Rapporto OLPD
Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 12 pagine
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ma sopprimendo l’articolo 17 relativo alla dichiarazione e alla pubblicazione semplificate e prevede che le collezioni di dati, cui attualmente si applica tale procedura semplificata, non saranno più sottoposte all’obbligo di notifica (art. 18 AP-OLPD).
3.2.3 Eccezioni all’obbligo di notifica (art. 18 AP-OLPD)
Le eccezioni previste all’articolo 18 capoverso 1 lettere a–g AP-OLPD corrispondono ai casi elencati all’articolo 17 capoverso 1 lettere a–g del diritto in vigore. Il capoverso 2 dell’avamprogetto, riprende le eccezioni previste all’articolo 18 capoverso 1 lettere b e c del diritto in vigore.
Al fine di garantire la trasparenza delle collezioni di dati non notificate all’Incaricato, il capoverso 3 prevede che gli organi federali tengono un elenco accessibile a chiunque ne faccia richiesta. Comunicano inoltre a ogni persona interessata le informazioni concernenti tali collezioni di dati giusta l’articolo 16 capoverso 1 OLPD.
3.3 Comunicazione all’estero (sezione 3)
3.3.1 Comunicazione all’estero (art. 19 AP-OLPD)
Gli articoli 5–7 AP-OLPD si applicano alle comunicazioni di dati all’estero da parte di un organo federale, se quest’ultimo si basa sul nuovo articolo 6 capoverso 2 lettera a LPD.
3.4 Misure tecniche e organizzative (sezione 4)
3.4.1 Principi (art. 20 AP-OLPD)
La facoltà di designare un consulente per la protezione dei dati conformemente all’articolo 11a della LPD rivista non è conferita soltanto al settore privato, ma anche a quello pubblico. Conviene quindi che l’articolo 20 capoverso 2 AP-OLPD precisi che gli organi federali annunciano ogni progetto di trattamento automatizzato di dati personali, oltre che all’Incaricato, anche al loro consulente per la protezione dei dati. Quest’ultimo sarà in effetti in grado di verificare, alla stregua dell’Incaricato, se il progetto di trattamento tiene conto delle esigenze in materia di protezione dei dati.
L’ordinanza del 26 settembre 2003 menzionata al capoverso 4 disciplina soltanto i compiti e le competenze relative alla pianificazione e all’impiego delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in seno all’Amministrazione federale. Conviene quindi rimandare alle istruzioni emanate dagli organi competenti in virtù di detta ordinanza.
3.4.2 Trattamento di dati su mandato (art. 22 AP-OLPD)
Considerato il nuovo articolo 10a della LPD rivista, che si applica sia al settore privato sia a quello pubblico, il capoverso 1 dell’articolo 22 OLPD può essere soppresso.
3.4.3 Consulente per la protezione dei dati (art. 23 AP-OLPD)
Come menzionato al n. 3.4.1, anche gli organi federali possono designare un consulente per la protezione dei dati in virtù dell’articolo 11a della LPD rivista. È pertanto opportuno precisare questo punto all’articolo 23 capoverso 2 AP-OLPD secondo cui si applicano gli articoli 12a