Rapporto OLPD

Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 12 pagine

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4.2 Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (sezione 2 AP-

OLPD)

4.2.1 Sede, statuto e preventivo (art. 30 AP-OLPD)

Lo statuto del personale della Confederazione è retto dalla legge del 24 marzo 2000 sul personale federale. Conviene quindi modificare il capoverso 2.

Il capoverso 3 concreta la disposizione di cui all’articolo 26 capoverso 3 secondo cui l’Incaricato dispone di un proprio preventivo. La presente disposizione chiarisce che il preventivo dell’Incaricato figura in un capitolo specifico del preventivo della Cancelleria federale. Ciò promuove la trasparenza per quanto riguarda le risorse dell’Incaricato nell’ambito della procedura legata al preventivo.

4.2.2 Relazioni con le altre autorità (art. 31)

L’articolo 31 è modificato visto che l’Incaricato è aggregato amministrativamente alla Cancelleria federale.

4.2.3 Documentazione (art. 32 AP-OLPD)

Per motivi terminologici, nel capoverso 1 conviene sostituire il termine «Uffici federali» con «organi federali».

Il sistema d’informazione attuale dell’Incaricato non permette soltanto di gestire l’amministrazione, la registrazione delle pratiche e il registro delle collezioni di dati, ma anche l’indicizzazione e il controllo della corrispondenza e delle pratiche, così come la pubblicazione online di informazioni di interesse generale. Il capoverso 2 va pertanto adeguato di conseguenza.

4.2.4 Emolumenti (art. 33 AP-OLPD)

Il capoverso 1 rimanda all’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (RS 172.041.1), la quale disciplina gli emolumenti cui sono sottoposti i pareri dell’Incaricato, fatta salva la disposizione speciale di cui al capoverso 2.

R:\SVR\RSPM\Projekte\DSG Revision\VDSG Revision\Anhörung\Commentaire révision OLPD ita janvier 2007.doc