Rapporto OLPD

Consultazione 2006/36: Modifica della Ordinanza sulla protezione dei dati (SR 235.11) e Ordinanza sulle procedure di certificazione della protezione dei dati · 12 pagine

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Per esercitare efficientemente i suoi compiti, il consulente per la protezione dei dati deve inoltre disporre delle conoscenze tecniche necessarie (cpv. 2 secondo periodo). Le sue competenze non vertono soltanto sulla legislazione in materia di protezione dei dati, ma anche sugli standard tecnologici, sull’organizzazione del detentore della collezione di dati e sui trattamenti effettuati da quest’ultimo.

Il consulente per la protezione dei dati rappresenta in prima linea una funzione. Essa può pertanto essere attribuita non soltanto a una persona, ma anche a una squadra composta ad esempio di uno specialista della protezione dei dati e di uno specialista in materia di sicurezza informatica. Tale soluzione permetterebbe, ad esempio, di rispettare le esigenze relative alle conoscenze tecniche. Se la funzione di consulente per la protezione dei dati è conferita a più persone la responsabilità per l’esecuzione dei compiti dovrà essere definita chiaramente.

Il capoverso 2 conferisce al detentore della collezione la facoltà di decidere se vuole usufruire dell’eccezione prevista all’articolo 11a capoverso 5 lettera e LPD. Se ciò è il caso, deve comunicare all’Incaricato di aver designato un consulente per la protezione dei dati. L’ordinanza non prevede un obbligo di comunicare all’Incaricato l’identità della persona designata. Una tale comunicazione sarebbe tuttavia auspicabile. La procedura in vista dell’informazione dell’Incaricato deve essere la più semplice possibile; l’Incaricato può, ad esempio, essere informato per e-mail. Una volta trasmessa l’informazione il detentore della collezione di dati è di conseguenza esonerato dall’obbligo di notifica.

2.5.2 Compiti (art. 12b AP-OLPD)

Giusta l’articolo 11a capoverso 6 secondo periodo della LPD rivista, il Consiglio federale disciplina la funzione e i compiti dei consulenti per la protezione dei dati. Per attuare questa disposizione l’articolo 12b capoverso 1 AP-OLPD disciplina i compiti del consulente.

Secondo la lettera a, il consulente per la protezione dei dati controlla i trattamenti di dati e sottopone all’Incaricato proposte di miglioramento o correzioni, se risulta che siano state violate prescrizioni sulla protezione dei dati. Il detentore della collezione non può in alcun caso sanzionare il consulente per la protezione dei dati, se quest’ultimo adempie i suoi compiti.

Il compito previsto dalla lettera a non fonda la responsabilità del consulente per la protezione dei dati. In caso di violazione della legislazione in materia di protezione dei dati, la responsabilità, in particolare nei confronti della persona interessata, è infatti assunta soltanto dal detentore della collezione di dati.

Conformemente alla lettera b, il consulente per la protezione dei dati è incaricato di allestire un inventario delle collezioni di dati gestite dal detentore della collezione. Solo le collezioni di dati previste all’art. 11a cpv. 3 LPD devono essere menzionate. L’incaricato o ogni persona che ne fa richiesta può consultare l’inventario. Quest’ultimo permette quindi di garantire la trasparenza delle collezioni di dati non sottoposte a notifica, nei confronti sia delle persone interessate che dell’Incaricato.

Anche se l’ordinanza non lo prevede esplicitamente, il consulente per la protezione dei dati deve adottare le misure necessarie allo svolgimento dei suoi compiti. Deve in particolare consigliare e formare il detentore della collezione e i suoi collaboratori, emanando ad esempio direttive o istruzioni. Esprimerà il proprio parere su ogni progetto che concerne la protezione dei dati; ciò implica che, prima dell’attuazione di un nuovo trattamento, egli debba es-