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Consultazione 2006/46: Ordinanza concernente le emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza per il rumore delle macchine all'aperto, ORMAp) · 21 pagine
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Se sussistono dubbi sulla plausibilità della documentazione tecnica, l’organismo di valutazione della conformità informa il fabbricante e, se necessario, esegue, o fa eseguire, le modifiche alla documentazione tecnica, o eventualmente, le prove ritenute necessarie.
Dopo che l’organismo di valutazione della conformità ha elaborato una relazione in cui conferma che la documentazione tecnica soddisfa le prescrizioni della presente ordinanza, il fabbricante può apporre l’indicazione del livello di potenza sonora garantito sulle macchine e attrezzature e redigere una dichiarazione di conformità per la quale si assume completa responsabilità.
6 Valutazione da parte dell’organismo di valutazione della conformità durante la produzione.
Il fabbricante deve coinvolgere l’organismo di valutazione della conformità nella fase produttiva secondo una delle seguenti procedure a scelta del fabbricante stesso:
i) l’organismo di valutazione della conformità effettua controlli periodici per verificare se la macchina o attrezzatura prodotta è ancora conforme alla documentazione tecnica e alle prescrizioni della presente ordinanza.
In particolare, l’organismo di valutazione della conformità concentra la sua attenzione sui punti seguenti:
— marcatura corretta e completa della macchina o attrezzatura;
— rilascio della dichiarazione di conformità;
— strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze
dovute alla variabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.
Il fabbricante garantisce all’organismo di valutazione della conformità libero accesso a tutta la documentazione interna a supporto di queste procedure, ai risultati effettivi delle verifiche ispettive interne, e, se del caso, alle azioni correttive intraprese.
Solo se i controlli sopra esposti forniscono risultati insoddisfacenti, l’organismo di valutazione della conformità effettua misurazioni delle emissioni acustiche, che a suo giudizio, e secondo la sua esperienza, possono essere semplificate o condotte completamente secondo le prescrizioni esposte nell’allegato III della direttiva CE sulle emissioni acustiche per il tipo di macchina o attrezzatura in esame.
ii) L’organismo di valutazione della conformità esegue, o fa eseguire, prove ad intervalli casuali. Deve essere esaminato un adeguato campione della produzione finale, scelto dall’organismo summenzionato. Si eseguono inoltre misurazioni adeguate delle emissioni acustiche, come definito nell’allegato III della direttiva CE sulle emissioni acustiche, o prove equivalenti per verificare la conformità dei prodotti ai requisiti corrispondenti della presente ordinanza. Il controllo del prodotto include i seguenti aspetti:
— marcatura corretta e completa delle macchine e attrezzature;
— rilascio della dichiarazione di conformità.
iii) Per entrambe le procedure, la frequenza dei controlli sarà definita dall’organismo di valutazione della conformità secondo: