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Consultazione 2006/46: Ordinanza concernente le emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza per il rumore delle macchine all'aperto, ORMAp) · 21 pagine

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Art. 14 Emolumenti

Il fabbricante è tenuto a versare un tassa per i controlli ulteriori.

Art. 15 Calcolo degli emolumenti

1 L’emolumento è fissato in funzione del dispendio di tempo.

2 La tariffa oraria ammonta a 200 franchi.

Art. 16 Spese

1 Le spese comprendono, oltre agli esborsi secondo l’articolo 6 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza generale sugli emolumenti dell'8 settembre 2006 (OgeEm), i costi per l’esame tecnico da parte di un servizio accreditato.

Sezione 5: Vigilanza

Art. 17

1 La vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza è di competenza dell’UFAM.

2 La SUVA redige un rapporto annuale sulla propria attività all’attenzione dell’UFAM.

3 L’UFAM informa periodicamente l’opinione pubblica sull’esecuzione della presente ordinanza.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 18 Disposizione transitoria

Le macchine e attrezzature possono essere immesse in commercio secondo il diritto previgente fino al 1° maggio 2009.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2007.

.... Firme

6 RS 172.041.1