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Consultazione 2006/46: Ordinanza concernente le emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza per il rumore delle macchine all'aperto, ORMAp) · 21 pagine
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Sezione 4: Controlli ulteriori (sorveglianza del mercato)
Art. 11 Competenza
Per i controlli ulteriori riguardanti le macchine e le attrezzature immesse in commercio è competente l’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (SUVA).
Art. 12 Compiti e competenze della SUVA
1 La SUVA esegue il controllo delle macchine e attrezzature immesse in commercio sulla base di campioni prelevati a caso. Essa procede al controllo qualora vi siano indicazioni fondate sulla non conformità di macchine e attrezzature alle prescrizioni della presente ordinanza.
2 I controlli comprendono:
a. l’esame formale volto a stabilire se:
1. la dichiarazione di conformità è disponibile, e
2. la macchina o l’attrezzatura è correttamente marcata;
b. un controllo acustico.
3 Nell’ambito dei controlli ulteriori, la SUVA è autorizzata in particolare a richiedere al fabbricante la documentazione tecnica e una copia della dichiarazione di conformità.
4 La SUVA può disporre un controllo delle emissioni foniche se:
a. il fabbricante non presenta la documentazione richiesta entro il termine stabilito dalla SUVA o presenta una documentazione incompleta;
b. dalla dichiarazione di conformità non emerge in maniera sufficiente che una macchina o un’attrezzatura soddisfa i requisiti della presente ordinanza; oppure se
c. sussistono dubbi sulla conformità di una macchina o di un’attrezzatura con la documentazione presentata.
5 Le spese del controllo delle emissioni foniche sono a carico del fabbricante.
Art. 13 Provvedimenti
1 Se una macchina o un’attrezzatura non è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza, la SUVA informa il fabbricante sul risultato del controllo e lo invita ad esprimere il suo parere entro un termine stabilito.
2 Dopodiché, la SUVA ordina gli eventuali provvedimenti necessari mediante una decisione e fissa un termine adeguato da rispettare per il loro adempimento. Essa invia una copia della decisione all’UFAM e al Segretariato di Stato per l’economia (SECO).
3 Se il fabbricante non attua i provvedimenti entro il termine stabilito, la SUVA può in particolare vietare l’immissione in commercio, disporre il ritiro, il sequestro o la confisca della macchina nonché procedere alla pubblicazione dei provvedimenti adottati.