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Consultazione 2006/46: Ordinanza concernente le emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza per il rumore delle macchine all'aperto, ORMAp) · 21 pagine
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Art. 8 Dichiarazione di conformità
1 Con la dichiarazione di conformità, il fabbricante dichiara che le macchine e le attrezzature soddisfano i requisiti della presente ordinanza.
2 La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese.
3 Essa deve contenere le seguenti indicazioni:
a. nome e indirizzo del fabbricante;
b. nome e indirizzo della persona che custodisce la documentazione tecnica;
c. descrizione della macchina o dell’attrezzatura;
d. il livello di potenza sonora rilevato per la macchina o l’attrezzatura;
e. il livello di potenza sonora garantito per la macchina o l’attrezzatura;
f. la procedura di valutazione della conformità applicata ed eventualmente nome e indirizzo dell’organismo di valutazione della conformità;
g. la dichiarazione che la macchina o l’attrezzatura soddisfa i requisiti della presente ordinanza;
h. luogo e data di rilascio della dichiarazione.
4 Se la macchina è assoggettata a diverse regolamentazioni, che richiedono una dichiarazione di conformità, può essere rilasciata una sola dichiarazione.
5 La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata per dieci anni dal fabbricante a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell’attrezzatura. Per fabbricazioni in serie il termine decennale decorre dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare.
6 Il fabbricante trasmette all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) una copia della dichiarazione di conformità per ogni tipo di macchina o attrezzatura.
Art. 9 Marcatura
1 Il fabbricante appone su ogni macchina o attrezzatura il marchio LWA, che deve essere ben visibile, leggibile e indelebile.
2 Per le modalità grafiche del marchio è determinante l’allegato 6.
Sezione 3: Esposizioni e presentazioni
Art. 10
Le macchine e attrezzature non conformi alle condizioni per l’immissione sul mercato possono essere esposte e presentate soltanto se una targhetta indica chiaramente che l’adempimento dei requisiti non è stato provato e pertanto non possono essere messe in commercio.