Progetto

Consultazione 2006/46: Ordinanza concernente le emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza per il rumore delle macchine all'aperto, ORMAp) · 21 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 4Fedlex · Progetto

Art. 8 Dichiarazione di conformità

1 Con la dichiarazione di conformità, il fabbricante dichiara che le macchine e le attrezzature soddisfano i requisiti della presente ordinanza.

2 La dichiarazione di conformità deve essere redatta in una delle lingue ufficiali svizzere o in inglese.

3 Essa deve contenere le seguenti indicazioni:

a. nome e indirizzo del fabbricante;

b. nome e indirizzo della persona che custodisce la documentazione tecnica;

c. descrizione della macchina o dell’attrezzatura;

d. il livello di potenza sonora rilevato per la macchina o l’attrezzatura;

e. il livello di potenza sonora garantito per la macchina o l’attrezzatura;

f. la procedura di valutazione della conformità applicata ed eventualmente nome e indirizzo dell’organismo di valutazione della conformità;

g. la dichiarazione che la macchina o l’attrezzatura soddisfa i requisiti della presente ordinanza;

h. luogo e data di rilascio della dichiarazione.

4 Se la macchina è assoggettata a diverse regolamentazioni, che richiedono una dichiarazione di conformità, può essere rilasciata una sola dichiarazione.

5 La dichiarazione di conformità deve poter essere presentata per dieci anni dal fabbricante a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell’attrezzatura. Per fabbricazioni in serie il termine decennale decorre dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare.

6 Il fabbricante trasmette all’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) una copia della dichiarazione di conformità per ogni tipo di macchina o attrezzatura.

Art. 9 Marcatura

1 Il fabbricante appone su ogni macchina o attrezzatura il marchio LWA, che deve essere ben visibile, leggibile e indelebile.

2 Per le modalità grafiche del marchio è determinante l’allegato 6.

Sezione 3: Esposizioni e presentazioni

Art. 10

Le macchine e attrezzature non conformi alle condizioni per l’immissione sul mercato possono essere esposte e presentate soltanto se una targhetta indica chiaramente che l’adempimento dei requisiti non è stato provato e pertanto non possono essere messe in commercio.