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Consultazione 2006/46: Ordinanza concernente le emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza per il rumore delle macchine all'aperto, ORMAp) · 21 pagine
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b. alle macchine e attrezzature destinate esclusivamente alla difesa del Paese.
Art. 2 Livello di potenza sonora
Ai sensi della presente ordinanza si intende per:
a. livello di potenza sonora LWA : il livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW secondo le norme SN EN ISO 3744 e SN EN ISO 37464;
b. livello di potenza sonora rilevato: un livello di potenza sonora LWA determinato in base alla procedura di cui all’allegato III della direttiva per il rumore delle macchine all’aperto;
c. livello di potenza sonora garantito: un livello di potenza sonora rilevato LWA che include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di misurazione.
Art. 3 Immissione in commercio
1 Per immissione in commercio si intende il trasferimento o la consegna a terzi a titolo oneroso o gratuito di una macchina o di un’attrezzatura a scopo di smercio o uso in Svizzera.
2 È considerata immissione in commercio la messa in servizio di macchine e attrezzature in esercizio proprio, nel caso in cui non sia preceduta da alcuna immissione in commercio secondo il capoverso 1.
3 Non è considerato immissione in commercio il trasferimento volto allo svolgimento di esperimenti, alla trasformazione o all’esportazione.
Sezione 2: Immissione in commercio di macchine e attrezzature
Art. 4 Principio
1 Le macchine e attrezzature possono essere immesse in commercio soltanto se:
a. è stata effettuata una procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 5;
b. è allegata loro una dichiarazione di conformità secondo l’articolo 8;.
4 Tali norme tecniche possono essere consultate presso l’Associazione svizzera di normalizzazione, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur oppure richieste dietro pagamento all’indirizzo Internet www.snv.ch.