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Consultazione 2006/46: Ordinanza concernente le emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza per il rumore delle macchine all'aperto, ORMAp) · 21 pagine

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Allegato 3

(art. 5 cpv. 1 lett. a)

“Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici”

1 Il “Controllo interno della produzione con valutazione della documentazione

tecnica e controlli periodici” è la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che le macchine e le attrezzature in questione sono conformi alle prescrizioni della presente ordinanza. Egli appone su ciascuna macchina e attrezzatura il marchio LWA e rilascia una dichiarazione scritta di conformità.

2 Il fabbricante predispone la documentazione tecnica. Egli può incaricare

un’altra persona della custodia della documentazione tecnica. In tal caso, deve includere il nome e l’indirizzo di detta persona nella dichiarazione di conformità.

3 La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità delle

macchine e attrezzature alle prescrizioni della presente ordinanza. Deve contenere almeno i seguenti elementi:

— nome e indirizzo del fabbricante;

— descrizione della macchina o attrezzatura;

— marca;

— denominazione commerciale;

— tipo, serie e numeri di identificazione;

— dati tecnici necessari ai fini dell’identificazione della macchina o attrezzatura e definizione dell’emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessari alla loro comprensione;

— rinvio alla presente ordinanza;

— relazione tecnica sulle misurazioni del rumore condotte sulla macchina o attrezzatura secondo le prescrizioni della presente ordinanza;

— strumenti tecnici applicati e risultati della valutazione delle incertezze dovute alla variabilità in produzione e la loro relazione con il livello di potenza sonora garantito.

4 Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché, nel processo di fab-

bricazione, sia garantita la conformità delle macchine e delle attrezzature fabbricate alla documentazione tecnica e alle prescrizioni della presente ordinanza.

5 Valutazione da parte dell’organismo di valutazione della conformità prima

della immissione sul mercato.

Il fabbricante presenta copia della documentazione tecnica di sua scelta a un organismo di valutazione della conformità di sua scelta prima che le prime macchine o attrezzature siano immesse sul mercato o rese operative.