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Consultazione 2006/46: Ordinanza concernente le emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza per il rumore delle macchine all'aperto, ORMAp) · 21 pagine
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c. sono provviste del marchio LWA di cui all’allegato 6.
2 Le macchine a attrezzature di cui all’allegato 1 numero 11 devono inoltre rispettare i valori limite di emissione di cui all’allegato 1 numero 12.
3 Gli obblighi previsti dalla presente ordinanza spettano al fabbricante e a qualsiasi altra persona che immette in commercio macchine e attrezzature.
Art. 5 Procedura di valutazione della conformità
1 Per le macchine e attrezzature soggette a valori limite di emissione si applicano le procedure di valutazione della conformità seguenti:
a. controllo di fabbricazione interno con valutazione della documentazione tecnica e controlli periodici secondo l’allegato 3;
b. verifica dell’esemplare unico secondo l’allegato 4;
c. garanzia di qualità totale secondo l’allegato 5.
2 Per le macchine e attrezzature non soggette a valori limite di emissione è inoltre applicabile il controllo di fabbricazione interno secondo l’allegato 2.
Art. 6 Documentazione tecnica
1 La documentazione tecnica deve contenere i dati necessari per la procedura di valutazione della conformità corrispondente.
2 Deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in lingua inglese. Può essere redatta in un’altra lingua purché le informazioni necessarie per la sua valutazione siano comunicate in una lingua ufficiale svizzera o in lingua inglese.
3 La documentazione tecnica deve poter essere presentata dal fabbricante per dieci anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell’attrezzatura. Per fabbricazioni in serie il termine decennale decorre dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare.
Art. 7 Laboratori di prova e organismi di valutazione della conformità
1 I laboratori di prova o gli organismi di valutazione della conformità che rilasciano rapporti o certificati in base alla procedura secondo l’articolo 5 devono:
a. essere accreditati secondo l’ordinanza del 17 giugno 19965(OAccD) sull’accreditamento e sulla designazione;
b. essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di convenzioni internazionali; oppure
c. essere autorizzati in altro modo dal diritto svizzero.
2 Chi si riferisce alla documentazione di un organismo diverso da quelli menzionati nel capoverso 1, deve dimostrare in modo credibile che le procedure di prova e di valutazione della conformità applicate e la qualifica sono conformi ai requisiti svizzeri (art. 18 cpv. 2 LOTC).
5 RS 946.512