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Consultazione 2006/46: Ordinanza concernente le emissioni foniche delle macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto (Ordinanza per il rumore delle macchine all'aperto, ORMAp) · 21 pagine

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Allegato 4 (art. 5 cpv. 1 lett. b)

“Verifica dell’esemplare unico”

1 La “verifica dell’esemplare unico” è la procedura con cui il fabbricante accerta e dichiara che la singola macchina o attrezzatura è conforme alle prescrizioni della presente ordinanza. Il fabbricante appone su ciascuna macchina o attrezzatura il marchio LWA e rilascia la dichiarazione di conformità.

2 La domanda di verifica di un esemplare unico deve essere presentata dal fabbricante a un organismo di valutazione della conformità da lui prescelto.

Tale richiesta deve contenere:

— nome e indirizzo del fabbricante;

— dichiarazione scritta che la medesima richiesta non è stata presentata

presso un altro organismo di valutazione della conformità;

— documentazione tecnica conforme alle seguenti prescrizioni:

— descrizione della macchina o attrezzatura;

— marca;

— denominazione commerciale;

— tipo, serie e numeri di identificazione;

— dati tecnici necessari ai fini dell’identificazione della macchina o attrezzatura e della definizione dell’emissione sonora, inclusi, se del caso, disegni schematici e altre descrizioni o spiegazioni necessari alla loro comprensione;

— rinvio alla presente ordinanza.

3 L’organismo di valutazione della conformità:

— verifica se la macchina o l’attrezzatura sono state fabbricate conforme-

mente alla documentazione tecnica;

— concorda con il fabbricante il luogo dove saranno effettuate le misurazio-

ni dell'emissione sonora;

— effettua o fa effettuare conformemente alla presente ordinanza le misura-

zioni dell’emissione sonora necessarie.

4 Se le macchine o attrezzature sono conformi ai requisiti della presente ordinanza, l’organismo di valutazione della conformità rilascia al fabbricante un certificato di conformità.

Se l’organismo di valutazione della conformità rifiuta il rilascio di un certi- ficato di conformità, esso deve fornire le ragioni particolareggiate di tale rifiuto.

Il fabbricante custodisce con la documentazione tecnica una copia del certificato di conformità per un periodo di 10 anni dalla data in cui la macchina o l’attrezzatura è stata immessa sul mercato.