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Consultazione 2006/51: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco · 23 pagine
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Imposizione del tabacco. LF
Art. 35 cpv. 2 (nuovo)
2In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata la detenzione fino a un anno12.
Art. 36 cpv. 1, frase introduttiva, lett. a e b, e cpv. 1bis(nuovo)
1Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l’applicazione legale dell’imposta sui tabacchi manufatti:
a. non assolvendo l’obbligo d’annunciarsi come fabbricante, importatore, gestore di un deposito fiscale autorizzato o negoziante, di presentare una dichiarazione fiscale o doganale e rapporti, di fornire informazioni, di lasciar consultare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi;
b. fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in un annuncio, una dichiarazione fiscale o doganale o un rapporto, oppure in una domanda di rimborso o di condono dell’imposta, o presentando in tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
1bisIn caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata la detenzione fino a un anno13.
5. Tentativo Art. 38
Il tentativo di infrazione fiscale è punibile.
12 Con l’entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351), il capoverso 2 avrà il seguente tenore:
2 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.
13 Con l’entrata in vigore della modifica del 13 dicembre 2002 del Codice penale svizzero (FF 2002 7351), il capoverso 2 avrà il seguente tenore:
2 In caso di circostanze aggravanti, l’importo massimo della multa è aumentato della metà. Può inoltre essere pronunciata una pena detentiva fino a un anno.