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Consultazione 2006/51: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco · 23 pagine
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Imposizione del tabacco. LF
11Nell’articolo 2, l’espressione “imposta sulla cifra d’affari” è sostituita con “imposta sul valore aggiunto” e nell’articolo 21 capoverso 1, secondo periodo l’espressione “l’imposta sulla cifra d’affari” è sostituita con “l’imposta sul valore aggiunto”.
Art. 4 cpv. 1 lett. b e cpv. 2
Abrogato
Art. 6 lett. b
Sono soggetti all’imposta:
b. sui tabacchi manufatti importati: il debitore doganale.3
Art. 9 cpv. 1 lett. b e c (nuovo)
1L’imposta è dovuta:
b. per i tabacchi manufatti importati, secondo le prescrizioni che disciplinano l’inizio dell’obbligazione doganale;4
c. per i tabacchi manufatti posti in depositi fiscali autorizzati, al momento in cui lasciano il deposito o vi sono utilizzati.
Art. 10 cpv. 1
1L’imposta è stabilita:
a. per le sigarette, i sigari e i cigarillos, per pezzo e in per cento del prezzo al minuto;
b. per il tabacco trinciato fine, per chilogrammo e in per cento del prezzo al minuto;
c. per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti, come pure per il tabacco da masticare e da fiuto, in per cento del prezzo al minuto;
d. Abrogata
3 Modifica del testo modificato nell’allegato alla nuova legge sulle dogane (FF 2005 2105)
4 Modifica del testo modificato nell’allegato alla nuova legge sulle dogane (FF 2005 2105)