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Consultazione 2006/51: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco · 23 pagine

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Imposizione del tabacco. LF

11Nell’articolo 2, l’espressione “imposta sulla cifra d’affari” è sostituita con “imposta sul valore aggiunto” e nell’articolo 21 capoverso 1, secondo periodo l’espressione “l’imposta sulla cifra d’affari” è sostituita con “l’imposta sul valore aggiunto”.

Art. 4 cpv. 1 lett. b e cpv. 2

Abrogato

Art. 6 lett. b

Sono soggetti all’imposta:

b. sui tabacchi manufatti importati: il debitore doganale.3

Art. 9 cpv. 1 lett. b e c (nuovo)

1L’imposta è dovuta:

b. per i tabacchi manufatti importati, secondo le prescrizioni che disciplinano l’inizio dell’obbligazione doganale;4

c. per i tabacchi manufatti posti in depositi fiscali autorizzati, al momento in cui lasciano il deposito o vi sono utilizzati.

Art. 10 cpv. 1

1L’imposta è stabilita:

a. per le sigarette, i sigari e i cigarillos, per pezzo e in per cento del prezzo al minuto;

b. per il tabacco trinciato fine, per chilogrammo e in per cento del prezzo al minuto;

c. per il tabacco da fumo diverso dal tabacco trinciato fine e per gli altri tabacchi manufatti, come pure per il tabacco da masticare e da fiuto, in per cento del prezzo al minuto;

d. Abrogata

3 Modifica del testo modificato nell’allegato alla nuova legge sulle dogane (FF 2005 2105)

4 Modifica del testo modificato nell’allegato alla nuova legge sulle dogane (FF 2005 2105)