Progetto
Consultazione 2006/51: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco · 23 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto
Imposizione del tabacco. LF
VI.Rimborsoe Art. 24, rubrica e cpv. 1
condono
1L’imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui ta-
1. Rimborso
bacchi manufatti importati è rimborsata all’assoggettato se:9
a. la merce è esportata in territorio doganale estero, sotto vigilanza doganale, per il tramite degli uffici doganali designati dall’Amministrazione delle dogane;10
b. la merce è rimasta presso il fabbricante o l’importatore oppure il fabbricante, l’importatore o il gestore di un deposito fiscale autorizzato l’hanno ritirata dal mercato, a condizione che, entro due anni dal pagamento dell’imposta, venga presentata, in imballaggi intatti per la vendita al minuto, alla Direzione generale delle dogane e, sotto il controllo di questa, venga resa inutilizzabile o trattata in modo da poter essere reimpiegata nella fabbricazione. Invece di essere resa inutilizzabile la merce può, su autorizzazione, essere consegnata gratuitamente a istituzioni che si occupano esclusivamente dell’assistenza sociale a poveri, ammalati, invalidi e vecchi;
c. è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, nell’azienda del fabbricante o dell’importatore.
2. Condono Art. 25
1L’imposta sui tabacchi manufatti fabbricati in Svizzera e sui tabacchi manufatti importati è condonata all’assoggettato se:
a. è provato che la merce è stata distrutta o resa inutilizzabile, accidentalmente o per forza maggiore, in un deposito fiscale autorizzato;
b. sulla merce esiste un diritto al condono dei tributi doganali secondo l’articolo 86 capoverso 1 lettera a LD11.
2Il Consiglio federale disciplina la procedura.
9 Modifica del testo modificato dall’allegato alla nuova legge sulle dogane (FF 2005 2105)
10 Modifica del testo modificato dall’allegato alla nuova legge sulle dogane (FF 2005 2105)
11 RS 631.0