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Consultazione 2006/51: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco · 23 pagine

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Imposizione del tabacco. LF

Titolo prima dell’art. 26

Capo terzobis: Depositi fiscali autorizzati

I. Fabbricazione, Art. 26

trattamento,

1Il fabbricante e gli importatori di tabacchi manufatti che offrono gestione

le garanzie richieste sono autorizzati a fabbricare, trattare e gestire tabacchi manufatti in sospensione d’imposta in un deposito fiscale autorizzato.

2Per gestione si intende in particolare l’immagazzinamento, la ricezione e la preparazione in vista della spedizione.

II. AutorizzazioneArt. 26a (nuovo)

1Possono essere autorizzati come depositi fiscali:

a. aziende di fabbricazione;

b. depositi franchi.

2Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l’istituzione e per la gestione di depositi fiscali autorizzati; l’Amministrazione delle dogane rilascia l’autorizzazione.

3L’autorizzazione è ritirata se:

a. le condizioni di rilascio non sono più adempiute; o

b. il gestore del deposito fiscale autorizzato non osserva gli impegni previsti dalla presente legge.

III. Vigilanza Art. 26b (nuovo)

I depositi fiscali autorizzati sottostanno alla vigilanza dell’Amministrazione delle dogane.

IV. GaranzieArt. 26c (nuovo)

I gestori di depositi fiscali autorizzati prestano garanzia secondo l’articolo 21 capoverso 1 per l’imposta e gli altri tributi.

V. Controlli Art. 26d (nuovo)

I gestori di depositi fiscali autorizzati sottostanno alle misure di controllo di cui all’articolo 15.