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Consultazione 2006/51: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco · 23 pagine
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Imposizione del tabacco. LF
Titolo prima dell’art. 26
Capo terzobis: Depositi fiscali autorizzati
I. Fabbricazione, Art. 26
trattamento,
1Il fabbricante e gli importatori di tabacchi manufatti che offrono gestione
le garanzie richieste sono autorizzati a fabbricare, trattare e gestire tabacchi manufatti in sospensione d’imposta in un deposito fiscale autorizzato.
2Per gestione si intende in particolare l’immagazzinamento, la ricezione e la preparazione in vista della spedizione.
II. AutorizzazioneArt. 26a (nuovo)
1Possono essere autorizzati come depositi fiscali:
a. aziende di fabbricazione;
b. depositi franchi.
2Il Consiglio federale stabilisce le condizioni per l’istituzione e per la gestione di depositi fiscali autorizzati; l’Amministrazione delle dogane rilascia l’autorizzazione.
3L’autorizzazione è ritirata se:
a. le condizioni di rilascio non sono più adempiute; o
b. il gestore del deposito fiscale autorizzato non osserva gli impegni previsti dalla presente legge.
III. Vigilanza Art. 26b (nuovo)
I depositi fiscali autorizzati sottostanno alla vigilanza dell’Amministrazione delle dogane.
IV. GaranzieArt. 26c (nuovo)
I gestori di depositi fiscali autorizzati prestano garanzia secondo l’articolo 21 capoverso 1 per l’imposta e gli altri tributi.
V. Controlli Art. 26d (nuovo)
I gestori di depositi fiscali autorizzati sottostanno alle misure di controllo di cui all’articolo 15.