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Consultazione 2006/51: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco · 23 pagine

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Imposizione del tabacco. LF

VI. Trasporto Art. 26e (nuovo)

1Per i tabacchi manufatti importati, non ancora imposti, trasportati dalla frontiera a un deposito fiscale autorizzato, gli importatori assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l’imposta e gli altri tributi.

2Per i tabacchi manufatti non ancora imposti trasportati da un deposito fiscale autorizzato a un altro o, se si tratta di tabacchi manufatti destinati all’esportazione, da un deposito fiscale autorizzato alla frontiera, i gestori di depositi fiscali autorizzati che effettuano la spedizione assumono gli obblighi derivanti dalla presente legge; devono prestare garanzia per l’imposta e gli altri tributi.

3La garanzia termina quando:

a. i tabacchi manufatti arrivano al deposito fiscale autorizzato e la loro entrata è registrata nella dovuta forma; o

b. quando l’esportazione dei tabacchi manufatti è attestata dalla dogana.

4Il gestore del deposito fiscale autorizzato annuncia all’Amministrazione delle dogane ogni spedizione di tabacchi manufatti non ancora imposti.

II. Assunzione da Art. 28 cpv. 2 lett. b e c, nonché cpv. 3 e 4 (nuovo)

parte dei fabbrican-

ti di tabacchi ma-

nufatti; fondo di fi-

nanziamento del

tabacco indigeno e

fondo di preven-

zione del tabagi-

smo

2Il Consiglio federale può:

b. obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine a versare 0,13 centesimi al massimo per sigaretta o 1,73 franchi per chilogrammo di tabacco trinciato fine al fondo istituito per cofinanziare il tabacco indigeno;

c. obbligare i fabbricanti e gli importatori di sigarette e di tabacco trinciato fine a versare una tassa di pari importi in un fondo di prevenzione del tabagismo.

3Il fondo di finanziamento di cui al capoverso 2 lettera b è gestito dalla Società cooperativa per l’acquisto del tabacco e sottostà alla vigilanza della Direzione generale delle dogane.