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Consultazione 2006/51: Modifica della legge federale sull'imposizione del tabacco · 23 pagine

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Imposizione del tabacco. LF

Art. 18 cpv. 1

1L’imposta sui tabacchi manufatti, fabbricati in Svizzera o immessi in consumo all’uscita di un deposito fiscale autorizzato, è stabilita secondo la dichiarazione fiscale presentata mensilmente dal fabbricante o dal gestore del deposito fiscale autorizzato alla Direzione generale delle dogane.

c. EsigibilitàArt. 19, rubrica e cpv. 1

1L’imposta è esigibile al momento in cui sorge il credito fiscale. Per gli assoggettati all’imposta che hanno prestato garanzia secondo gli articoli 21 capoverso 1 o 26c, il termine di pagamento scade l’ultimo giorno del secondo mese successivo al giorno dell’esigibilità. L’Amministrazione delle dogane può eccezionalmente prorogare il termine di pagamento.

IIbis. Interessi Art. 206

1In caso di ritardo nel pagamento dell’imposta è dovuto un interesse di mora a contare dalla sua esigibilità.

2L’Amministrazione delle dogane deve versare un interesse remunerativo a partire dal momento in cui, a torto, ha riscosso un importo o non lo ha rimborsato.

3Il Consiglio federale può prevedere eccezioni per la riscossione dell’interesse di mora.

4Il Dipartimento federale delle finanze fissa i tassi d’interesse.

Art. 21 cpv. 1, primo periodo

1I fabbricanti e gli importatori di tabacchi manufatti iscritti nel registro di cui all’articolo 13 devono prestare garanzia secondo le forme previste nell’articolo 76 LD7.8…

Art. 23 cpv. 1 e 5 (nuovo)

1Il credito fiscale si prescrive in cinque anni, a contare dall’anno civile in cui è sorto.

5Il credito fiscale si prescrive in ogni caso in quindici anni, a contare dall’anno civile in cui è sorto.

6Modifica del testo modificato dall’allegato alla nuova legge sulle dogane (FF 2005 2105)

7 RS 631.0

8 Modifica del testo modificato dall’allegato alla nuova legge sulle dogane (FF 2005 2105)