Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 84 pagine
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1.2.1 L’integrazione giuridica della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore
La base costituzionale della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore è stata creata con l’accettazione del decreto federale del 3 ottobre 20039 concernente la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Di importanza fondamentale sono state le modifiche all’articolo 135 Cost., che hanno reso possibile la revisione della perequazione finanziaria. Inoltre, nel secondo capoverso dello stesso articolo sono stati stabiliti i pilastri della nuova perequazione finanziaria.
L’impostazione dettagliata del nuovo sistema di perequazione è disciplinata nella legge federale del 3 ottobre 200310 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC). Diversi articoli di questa legge riguardano concretamente il presente rapporto. Di particolare rilievo sono gli articoli 5, 6, 9 e 19, che disciplinano la procedura per la determinazione e la ripartizione dei mezzi per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore.
Mediante decreto federale sottoposto a referendum, l’Assemblea federale determina, di volta in volta per quattro anni, il contributo di base dei Cantoni finanziariamente forti e quello della Confederazione alla perequazione delle risorse (art. 5 cpv. 1 LPFC), nonché il contributo di base destinato alla compensazione dell’aggravio geotopografico e il contributo di base destinato alla compensazione dell’aggravio sociodemografico (art. 9 cpv. 1 LPFC). Il Consiglio federale adegua il contributo di base per il secondo, terzo e quarto anno (art. 5 cpv. 2 risp. art. 9 cpv. 2 LPFC).
Per quanto riguarda la compensazione dei casi di rigore, l’Assemblea federale stabilisce l’importo iniziale, che rimane invariato per otto anni per poi diminuire annualmente del cinque per cento (art. 19 cpv. 3 LPFC). La compensazione dei casi di rigore è finanziata per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni (art. 19 cpv. 2 LPFC). Anche questo decreto federale sottostà a referendum facoltativo.
1.2.2 Contributi di base per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri
1.2.2.1 Passaggio alla NPC nel rispetto del principio della neutralità dei costi
Conformemente all’articolo 5 capoverso 1 e all’articolo 9 capoverso 1 LPFC, l’Assemblea federale determina, di volta in volta per quattro anni, sulla base del rapporto sull’efficacia, il contributo di base per la perequazione verticale e quello per la perequazione orizzontale delle risorse come pure il contributo di base per la compensazione dell’aggravio geotopografico e quello per la compensazione dell’aggravio sociodemografico. Nel primo anno del periodo quadriennale, i versamenti di compensazione corrispondono ai rispettivi contributi di base. Negli anni
9 FF 2003 5745
10 RS 613.2