Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 84 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 29Fedlex · Rapporto esplicativo
Quota dei Cantoni all’utile della Banca nazionale
Nel quadro della NPC viene soppressa la graduazione dei 3/8 della quota dei Cantoni all’utile della Banca nazionale in funzione della capacità finanziaria. In futuro l’intera quota dei Cantoni di 2/3 dell’utile della BNS sarà ripartita tra i Cantoni in funzione della popolazione residente. L’inclusione degli utili della Banca nazionale nel bilancio globale influenza gli effetti orizzontali di perequazione dell’attuale perequazione finanziaria e quindi la compensazione dei casi di rigore. L’importo complessivo della distribuzione e la somma totale per la perequazione delle risorse e degli oneri non sono però modificati dalla NPC.
Consecutivamente allo smantellamento degli accantonamenti di utili degli anni precedenti, gli utili della Banca nazionale distribuiti negli anni 2004 e 2005 sono particolarmente elevati. Questa distribuzione supplementare di 1,3 miliardi di franchi all’anno poggia sulla Convenzione di distribuzione degli utili del 5 aprile 2002 in virtù della quale gli utili trattenuti dalla Banca nazionale, pari a complessivi 13 miliardi di franchi, devono essere smantellati nel periodo compreso tra il 2003 e il 2012. Nel 2005 sono stati inoltre distribuiti 300 milioni supplementari di franchi provenienti dal reddito degli attivi liberi (vendita di riserve di oro) del 2004. La BNS ritiene dal canto suo che questo livello di distribuzione non potrà essere mantenuto a lunga scadenza. A più lungo termine, ossia a contare dall’anno di pagamento 2014, potrà ancora essere versato circa 1 miliardo di franchi all’anno (666 milioni per i Cantoni).
La presa in considerazione delle quote effettive degli anni 2004 e 2005 fornirebbe pertanto un’immagine distorta delle ripercussioni attese con il passaggio alla NPC. In particolare essa farebbe sì che al di là della compensazione dei casi di rigore verrebbero garantite ai Cantoni beneficiari quote elevate di utili oltre l’anno 2013. Dato che la compensazione dei casi di rigore può durare al massimo 28 anni, per sostituire la soppressione della graduazione orizzontale delle quote di utili della BNS in funzione della capacità finanziaria è pertanto opportuno introdurre valori corrispondenti alle aspettative di distribuzione dei Cantoni durante questo periodo. A tale scopo le ripercussioni sulla capacità finanziaria dei Cantoni attese annualmente dalle loro quote agli utili della BNS sono calcolate per il periodo 2008–2035, scontate dal valore attuale del 2008 e poi sommate. Il tasso di sconto fino al 2015 (per i primi otto anni della compensazione dei casi di rigore) è del cinque per cento e aumenta successivamente del 5 per cento all’anno conformemente alla riduzione della compensazione dei casi di rigore. L’effetto annuo a livello di perequazione delle finanze è di 238 milioni di franchi fino al 2013 e di 95 milioni di franchi successivamente. Da questo calcolo risulta a livello di bilancio globale un effetto annuo medio di perequazione finanziaria di 158 milioni di franchi, corrispondente a una quota dei Cantoni pari a circa 1,1 miliardi di franchi.
Potenziale di risorse
Nel calcolo del potenziale di risorse si tratterà di prendere in considerazione la corretta protrazione nel tempo del rilevamento e della valutazione dei dati. Inoltre si dovrà tenere conto dell’articolo 3 capoverso 4 LPFC secondo il quale il potenziale di risorse di un determinato anno è calcolato di volta in volta sulla scorta della base imponibile aggregata (BIA) degli ultimi tre anni disponibili. I corrispondenti indici delle risorse per il bilancio globale 2004/05 (coerenti dal profilo temporale) e i dati