Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 84 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 40Fedlex · Rapporto esplicativo
modo privilegiato (società holding e società di domicilio) e delle agevolazioni fiscali (tax holidays) concesse in alcuni Cantoni nel quadro del promovimento economico, sebbene questi fattori possano fortemente ridurre l’onere fiscale medio e quindi le entrate fiscali. Ciò significa che nel calcolo della capacità fiscale l’imponibilità limitata delle società holding e delle società di domicilio come pure le agevolazioni fiscali confluiscono nel numeratore, ma non del denominatore. La capacità fiscale dei Cantoni il cui substrato fiscale comprende una quota relativamente elevata di società holding e di società di domicilio e/o che concedono frequentemente agevolazioni fiscali risulta tendenzialmente troppo bassa rispetto al potenziale di risorse.
1.2.4.2 Il calcolo e il finanziamento della compensazione dei casi di rigore
La compensazione dei casi di rigore deve di massima garantire che durante il periodo transitorio nessun Cantone finanziariamente debole debba subire perdite finanziarie consecutive all’introduzione della NPC. Ciò significa che perlomeno al momento del passaggio tutti i Cantoni finanziariamente deboli devono registrare uno sgravio netto grazie alla NPC. Per evitare distorsioni il volume dello sgravio deve essere proporzionale all’indice delle risorse. L’obiettivo perseguito è che per punto di scarto dell’indice delle risorse rispetto alla media svizzera (= 100 punti) ogni Cantone finanziariamente debole registri uno sgravio minimo dello 0,1 per cento del suo gettito fiscale standardizzato per rapporto all’attuale perequazione finanziaria. Un Cantone con un indice delle risorse pari a 60 punti ha pertanto diritto a uno sgravio minimo del 4 per cento e un Cantone con un indice delle risorse di 80 punti a un sgravio minimo del 2 per cento del gettito fiscale standardizzato. Il concetto è rappresentato graficamente nella figura 6. La retta ascendente illustra lo sgravio auspicato in funzione dell’indice delle risorse. Essa è denominata in seguito «limite di sgravio».