Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 84 pagine
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Figura 7
Cantoni aventi diritto alla compensazione dei casi di rigore (CR)
Onere in percento del gettito fiscale standardizzato
10%
NE
5% JU
FR OW VS GR GL VD
0%
LU BE
AR SH AG
-5% TG
SG
SO AI
-10%
-15%
Cantoni prima CR
-20%
Limite di sgravio
UR
-25%
60 65 70 75 80 85 90 95100
Indice delle risorse
La compensazione dei casi di rigore ammonta complessivamente a 420 milioni di franchi. Come già menzionato, il finanziamento della compensazione dei casi di rigore è effettuato nella misura dei due terzi dalla Confederazione e di un terzo dai Cantoni stessi. A prescindere dalla capacità di risorse, il contributo di finanziamento di ogni Cantone si basa sulla popolazione residente. Ciò corrisponde a un contributo uniforme di finanziamento per abitante, ossia a 20 franchi per abitante. I contributi di sgravio e di finanziamento in ambito di compensazione dei casi di rigore sono riprodotti nell’allegato 11. Secondo l’articolo 19 capoverso 3 LPFC i contributi di finanziamento sono oggetto del decreto federale sulla compensazione dei casi di rigore. Conformemente all’articolo 19 capoverso 5 LPFC la ripartizione dei mezzi compete invece al Consiglio federale (dopo aver sentito i Cantoni) ed è disciplinata dall’OPFC.
La figura 8 corrisponde di massima alla figura 5, compresi però il limite di sgravio e le ripercussioni della compensazione dei casi di rigore. Il grafico illustra che, grazie alla compensazione dei casi di rigore, ogni Cantone finanziariamente debole al momento del passaggio alla NPC si situa al di sotto della neutralità di onere e registra pertanto uno sgravio netto.