Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 84 pagine

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zione dei compiti nonché gli impegni pendenti a causa di un sistema di sussidi posticipati. Le rubriche corrispondenti vanno trattate separatamente a livello di assicurazioni sociali e all’interno del finanziamento speciale del traffico stradale.

1.2.7.1 Situazione iniziale ai sensi del primo e del secondo messaggio sulla NPC

Secondo il primo messaggio sulla NPC27 occorre distinguere, in linea di principio, due situazioni di partenza:

– per i progetti garantiti e già eseguiti o in fase di realizzazione prima dell’entrata in vigore della NPC non vi è alcuna necessità di intervenire dal profilo giuridico. La Confederazione adempie pienamente i suoi impegni in base alle relative decisioni;

– i progetti garantiti dalla Confederazione, ma che non sono ancora iniziati prima dell’entrata in vigore della NPC, vanno valutati diversamente. In questo caso, la Confederazione deve assumere i suoi impegni durante un periodo transitorio se i progetti sono realizzati in questo stesso periodo. In seguito, gli impegni della Confederazione scadono a saldo di tutti i diritti. Per i progetti, che non sono realizzati durante questo periodo transitorio, vengono quindi a cadere gli impegni della Confederazione secondo il diritto anteriore.

Vi è consenso sul fatto che i contributi federali garantiti secondo il diritto anteriore per progetti già eseguiti o in fase di realizzazione (situazione di partenza 1) devono essere versati integralmente.

Lo stesso vale di massima anche per la situazione di partenza 2, sebbene per questi progetti non ancora iniziati sia fissato un termine transitorio di tre anni nell’articolo 20 lettera b LPFC28.

Per impedire un possibile afflusso massiccio di domande di sussidi, l’articolo 20 lettera a LPFC prevede, in deroga all’articolo 36 LSu29, che «le domande di aiuti finanziari e di indennità presentate dopo l’entrata in vigore della presente disposizione ma prima dell’entrata in vigore della nuova perequazione finanziaria nel relativo settore di sussidio […] sono valutate secondo il diritto vigente al momento dell’assegnazione». Questo modo di procedere permette di garantire, anche durante il periodo di transizione, che il volume delle domande da trattare e i mezzi necessari a tale scopo non superino il flusso normale30. Per ottenere l’effetto auspicato, il Consiglio federale ha posto in vigore l’articolo 20 LPFC già il 1° aprile 200531.

Nel secondo messaggio sulla NPC32 è stato stimato il volume finanziario di simili pagamenti e sono state presentate le possibilità di soluzione per i settori di compiti interessati. La Confederazione e i Cantoni sono concordi nell’affermare che occorre

27 FF 2002 2100

28 Legge federale del 3 ottobre 2003 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC), RU 2004 6953

29 Legge federale del 5 ottobre 1990 sugli aiuti finanziari e le indennità (legge sui sussidi, LSu), RS 616.1

30 Messaggio p. 2249

31 RU 2005 1489

32 FF 2005 5349