Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 84 pagine

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La Confederazione e i Cantoni sono d’accordo sul fatto che la dissociazione dei compiti nel quadro della NPC deve essere neutrale a livello di costi non soltanto per la Confederazione e i Cantoni, ma anche per le assicurazioni sociali interessate. Il principio della neutralità dei costi affermato nei due messaggi attuali del Consiglio federale26 si riferisce espressamente al trasferimento duraturo di compiti e non ai problemi transitori della NPC, che possono ad esempio risultare dai sistemi di pagamenti posticipati in alcuni settori di compiti (cfr. n. 1.2.7). I conti annuali dell’AVS e dell’AI non possono essere influenzati positivamente o negativamente dalla dissociazione dei compiti.

Per la determinazione del contributo della Confederazione all’AVS e all’AI sono determinanti le cifre secondo il piano finanziario 2008.

1.2.6.1 Calcolo della quota della Confederazione all’AVS

La NPC introduce una dissociazione integrale tra Confederazione e Cantoni in ambito di finanziamento dell’AVS. Per quanto concerne i contributi dei poteri pubblici all’AVS la competenza spetta esclusivamente alla Confederazione. I Cantoni sono sgravati dal cofinanziamento delle prestazioni individuali, nel senso che viene soppressa la loro quota attuale del 3,64 per cento al finanziamento delle spese dell’AVS. In ambito di aiuto alle persone anziane (sostegno all’aiuto alle persone anziane, compresi l’aiuto e le cure a domicilio) la NPC introduce una dissociazione parziale. Il sovvenzionamento delle organizzazioni private per la loro attività a livello nazionale, come la consulenza e l’assistenza delle persone anziane, l’organizzazione di corsi nonché lo svolgimento di compiti di coordinamento e sviluppo rimangono nelle mani dell’AVS. Le attività cantonali e comunali (cure mediche, cure a domicilio, aiuto domestico come pure pasti a domicilio e istituti diurni) sono sostenute dai Cantoni. In ambito di AI le prestazioni collettive (eccettuato l’art. 74 lett. a-c LAI) passano integralmente sotto la responsabilità dei Cantoni.

Nel quadro della dissociazione dei compiti della NPC in ambito di AVS si verifica una riduzione sia delle entrate sia delle uscite, seppure in misura differenziata: a livello di entrate del conto di esercizio dell’AVS sono soppressi gli attuali contributi dei Cantoni per un importo di 1’245 milioni di franchi secondo il piano finanziario 2008. Il totale della riduzione di spese secondo il piano finanziario ammonta a 190 milioni di franchi. A saldo si registrerebbe pertanto un peggioramento del bilancio finanziario dell’AVS di 1’055 milioni di franchi.

Affinché il risultato sia neutrale per l’assicurazione, il contributo attuale della Confederazione all’AVS di 5’593 milioni di franchi viene aumentato del suddetto importo a 6’648 milioni di franchi. Sulla base delle cifre del piano finanziario 2008, il contributo percentuale della Confederazione – contributo che secondo la legislazione attuale ammonta al 16,36 per cento delle spese dell’AVS – ammonterà d’ora in poi al 19,55 per cento delle spese complessive dell’assicurazione diminuite di 190 milioni di franchi. L’onere che ne risulta per la Confederazione sarà nuovamente compensato nel quadro del bilancio globale.

26 FF 2002 2257 segg. (primo messaggio NPC) e FF 2005 5589 (secondo messaggio NPC).