Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/59: NPC - Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni: 1. Rapporto finale concernente la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri e dei casi di rigore · 84 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo

Quale unica alternativa adeguata rimane pertanto la riduzione dei contributi non vincolati a opere (compresi i contributi ai Cantoni privi di strade nazionali). In questo caso è possibile una vera e propria compensazione, perché l’onere (supplementare) della Confederazione sarebbe compensato da un corrispondente minore utile dei Cantoni. Inoltre grazie alla sua dotazione, questa rubrica è adeguata per stabilire in gran parte il necessario equilibrio di bilancio. La quota straordinaria rimane a disposizione per la compensazione e, per quanto concerne la quota ordinaria, occorre rinviare alla situazione legale attuale che prescrive un importo minimo pari al 12 per cento delle spese complessive a destinazione vincolata. Per operare riduzioni a livello di questa rubrica è necessaria una modifica di legge.

Un punto percentuale delle entrate complessive a destinazione vincolata corrisponde attualmente a circa 37 milioni di franchi. Due punti percentuali consentirebbero invero di realizzare e addirittura di superare l’equilibrio del bilancio per gli anni 2004/2005, non però di compensare l’intero deficit del 2008, ma soltanto due buoni terzi di questo importo. D’altra parte un’ulteriore riduzione di tre punti percentuali rappresenterebbe un quarto degli importi attuali. Ciò corrisponde a una perdita che colpirebbe fortemente i Cantoni con oneri stradali altrettanto elevati. L’organizzazione del progetto ritiene pertanto che il minimo legale attuale del 12 per cento dovrebbe essere ridotto soltanto al 10 per cento, che i contributi straordinari dovrebbero essere soppressi e che il saldo del deficit dovrebbe essere compensato al di fuori del finanziamento speciale del traffico stradale.

L’allegato 13 fornisce indicazioni dettagliate sulla compensazione finanziaria del finanziamento speciale del traffico stradale. Il testo della modifica di legge risulta dall’atto legislativo mantello (n. 1), mentre il relativo commento figura al numero 2.3.

1.2.6 Determinazione delle quote della Confederazione alle spese dell’AVS e dell’AI

La NPC introduce una dissociazione integrale del finanziamento dell’AVS e dell’AI. Sia in ambito di AVS che in ambito di AI, i Cantoni sono liberati dal finanziamento delle prestazioni individuali alle assicurazioni sociali. Nel quadro del primo messaggio sulla NPC del 14 novembre 2001 e del decreto federale del 3 ottobre 2003 i settori di compiti prestazioni individuali dell’AVS e prestazioni individuali dell’AI diventano di competenza elusiva della Confederazione. Ciò presuppone una modifica dell’articolo 112 capoverso 3 Cost. La competenza esclusiva della Confederazione in entrambi questi settori non ha suscitato opposizioni da parte delle Camere federali.

Le corrispondenti modifiche di legge sono state effettuate nel quadro del secondo messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC)25. Dato che i contributi dei Cantoni all’AVS e all’AI sono soppressi consecutivamente alla dissociazione dei compiti, il contributo della Confederazione deve essere adeguato.

25 FF 2005 5654 5656