Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo12

infatti, rispetto agli altri organi dell’ONU, di una legittimazione speciale a stabilire criteri di diritto internazionale nella lotta contro il terrorismo. A differenza dei documenti prodotti da altri organi dell’ONU, segnatamente dal Consiglio di sicurezza, che adottando in questi anni diverse risoluzioni relative al terrorismo e alle armi di distruzione di massa (ad es. le risoluzioni 1267, 1373 e 1540) di natura parzialmente legislativa minacciava di adombrare l’importanza dell’Assemblea generale, le convenzioni internazionali negoziate da quest’ultima sono l’espressione della sovranità di tutti gli Stati membri dell’ONU. È dunque nell’interesse della Svizzera proseguire la sua politica di lotta contro il terrorismo e partecipare ai quattro strumenti di diritto internazionale dell’ONU per la repressione di atti di terrorismo contro la sicurezza nucleare e la sicurezza della navigazione marittima, oggetto del presente rapporto. Decidendo di diventare Parte agli accordi, la Svizzera sarebbe perfettamente in linea con la tendenza delineatasi in seno alla comunità internazionale verso una più intensa cooperazione e sostegno reciproco nella lotta contro il crimine organizzato.

1.5.2 Il diritto svizzero rimane immutato

I quattro trattati internazionali al centro del presente rapporto sono compatibili con la legislazione svizzera e non rendono necessario nessun adeguamento del diritto interno. Già ora la legislazione svizzera – Codice penale (CP)3, legge sull’energia nucleare (LENu)4, legge sulla radioprotezione (LRaP)5, legge sul materiale bellico (LMB)6 e legge sulla navigazione marittima sotto bandiera svizzera (LNM)7– prevede diverse disposizioni penali che permettono di perseguire penalmente gli autori dei reati definiti nella nuova convenzione, nella convenzione modificata e nei due protocolli d’emendamento. La maggior parte delle disposizioni in materia di assistenza penale internazionale si trovano già in altri accordi contro il terrorismo ratificati dalla Svizzera. Queste disposizioni sono in accordo con la legislazione svizzera in materia di assistenza giudiziaria.

1.5.3 Apertura di una procedura di consultazione e riunione dei progetti in un messaggio collettivo

Secondo l’articolo 147 Cost. i trattati internazionali importanti devono essere oggetto di una procedura di consultazione. Ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005 sulla consultazione (LCo)8, una procedura di consultazione è indetta per la preparazione di trattati internazionali che sottostanno a referendum obbligatorio o facoltativo o che riguardano interessi essenziali dei Cantoni. Dal

3 RS 311.0

4

RS 732.1

5

RS 814.50

6

RS 514.51

7

RS 747.30

8 RS 172.061