Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo16

occasione della riunione dei capi di Stato e di Governo svoltasi nel quadro del Vertice del Millennio +5 a New York.

La Svizzera ha partecipato dall’inizio, attivamente e a pieno titolo ai negoziati sulla Convenzione per la repressione degli atti di terrorismo nucleare. Ha inoltre presentato due proposte di emendamento: la prima per chiarire i rapporti tra la Convenzione e il diritto internazionale umanitario e la seconda per dare maggiore peso all’aspetto della prevenzione del terrorismo.

2.1.3 Risultato dei negoziati

La Convenzione per la repressione degli atti di terrorismo nucleare è il primo trattato universale contro il terrorismo adottato dall’Assemblea generale dell’ONU dopo gli attentati dell’11 settembre 2001. In quanto tredicesimo trattato settoriale contro il terrorismo, la Convenzione rafforza il quadro giuridico universale in materia di lotta contro il terrorismo e completa le altre dodici convenzioni contro il terrorismo dell’ONU, tutte ratificate dalla Svizzera. La Convenzione soddisfa le aspettative e le esigenze della Svizzera.

2.1.4 Sintesi del contenuto della Convenzione

L’obiettivo principale della Convenzione per la repressione degli atti di terrorismo nucleare è di assicurare che gli Stati Parte dispongano nelle loro legislazioni nazionali di norme penali che permettano di perseguire efficacemente gli autori di atti di terrorismo nucleare. Si prefigge inoltre di migliorare lo scambio di informazioni tra gli Stati Parte al fine di prevenire e smascherare tali atti e di assicurare l’assistenza internazionale in materia penale. Infine la Convenzione disciplina la restituzione delle materie nucleari sequestrate.

Gli articoli 3–17 e 19–28 della Convenzione corrispondono ampiamente alle disposizioni di altre convenzioni dell’ONU contro il terrorismo, segnatamente della Convenzione del 1979 sulla protezione fisica delle materie nucleari17 e della Convenzione internazionale del 15 dicembre 1997 per la repressione degli attentati terroristici con esplosivo18. La Svizzera ha già ratificato questi strumenti e realizzato le condizioni giuridiche necessarie per la loro trasposizione a livello nazionale. Di conseguenza la Convenzione per la repressione degli atti di terrorismo nucleare non richiede alcun impegno supplementare da parte svizzera.

Il campo di applicazione della Convenzione per la repressione degli atti di terrorismo nucleare è più ampio di quello della Convenzione sulla protezione fisica delle materie nucleari: non si limita infatti ai trasporti internazionali di materie nucleari destinate a un impiego pacifico, ma sanziona anche i reati relativi a materie nucleari che potrebbero servire a fini militari e all’impiego criminale di altre materie nucleari

17

RS 0.732.031

18 RS 0.353.21