Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine
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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo50
4.2.10 Articolo 12 paragrafo 1 (assistenza giudiziaria)
La presente disposizione (art. 11 del Protocollo di revisione) estende, nel suo capoverso 1, il campo d'applicazione della Convenzione ai nuovi reati introdotti dal Protocollo e per i quali occorre accordare l'assistenza giudiziaria in materia penale.
4.2.11 Articolo 12bis (consegna temporanea di persone detenute)
L'articolo 12bisdella Convenzione SUA del 2005 (art. 11 cpv. 2 del Protocollo di revisione) disciplina la consegna temporanea di persone detenute a fini di identificazione o di testimonianza o affinché concorrano alla determinazione dei fatti nel quadro di un'inchiesta o di un perseguimento relativo a reati introdotti dal Protocollo. Le spiegazioni a sostegno dell'articolo 17 della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare valgono anche riguardo alla presente disposizione.88
4.2.12 Articoli 13 e 14 (prevenzione dei reati)
Tra le misure che permettono di prevenire i nuovi reati previsti negli articoli 13 e 14 della Convenzione SUA del 2005 (art. 12 e 13 del Protocollo di revisione), occorre menzionare diverse misure previste dall’EIMP dimostratesi a più riprese efficaci nelle procedure di cooperazione. Una di esse consiste nella trasmissione spontanea di mezzi di prova e di informazioni ai sensi dell'articolo 67a EIMP. Tale disposizione permette all'autorità del perseguimento penale svizzera, a determinate condizioni, di trasmettere spontaneamente a un'autorità estera mezzi di prova che essa ha raccolto nel corso della sua inchiesta, quando reputa che tale trasmissione sia di natura da permettere di aprire un perseguimento penale o possa facilitare lo svolgimento di un'inchiesta in corso.89 Un'altro provvedimento consiste nella possibilità di pronunciare, alle condizioni stabilite dalla legge, misure provvisorie – un esempio tipico di misure di questo tipo è il blocco di conti – al fine di conservare una situazione esistente, di proteggere interessi giuridici minacciati o di preservare mezzi di prova.90
88 Cfr. n. 2.2.13 supra.
89 La trasmissione di un mezzo di prova a uno Stato con il quale la Svizzera non è legata da un accordo internazionale richiede l'autorizzazione dell'Ufficio federale (art. 67a cpv. 3). Possono essere fornite informazioni relative alla sfera segreta se permettono di presentare una domanda d'assistenza giudiziaria alla Svizzera (art. 67a cpv. 5). Qualsivoglia trasmissione spontanea deve essere registrata in un verbale (art. 67a cpv. 6). 90 Art. 18 AIMP. Come condizioni, può essere precisato che, se vi è pericolo nel ritardo e le indicazioni fornite permettono di giudicare se tutti i presupposti sono adempiuti, l'Ufficio federale può ordinare misure provvisionali già appena annunciata la domanda; tali misure vengono revocate se lo Stato estero non presenta la domanda entro il termine stabilito (art. 18 cpv. 2 AIMP).