Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo53

disposizione che esclude le forze armate dal campo d'applicazione del Protocollo98 non è, contrariamente alle altre convenzioni dell’ONU contro il terrorismo, completata dalla clausola chiesta a suo tempo dalla Svizzera secondo cui quest'esclusione non deve mai condurre all'impunità. È dunque previsto che in occasione dell'adesione della Svizzera al Protocollo sia fatta una dichiarazione in questo senso.99

5.1.4 Sintesi del contenuto del Protocollo

Le piattaforme fisse possono non soltanto essere prese di mira da un attentato ma anche servire a commetterne uno. Il principale obiettivo che si vuole raggiungere per mezzo del Protocollo consiste nell'assicurare che gli Stati parte si siano dotati di normative penali che permettano di perseguire efficacemente gli autori di atti terroristici diretti contro la sicurezza delle piattaforme fisse e che collaborino per quanto possibile a prevenire e combattere gli atti illeciti riconosciuti dal Protocollo SUA del 2005 sulle piattaforme fisse.

Tra le nuove fattispecie penali previste nel Protocollo vanno in particolare menzionati:

– il fatto di utilizzare contro una piattaforma fissa o bordo della stessa o di

scaricare da una piattaforma fissa esplosivi, materiale radioattivo o armi biologiche, chimiche o nucleari, in modo da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi, allo scopo di intimidire una popolazione o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsivoglia atto;

– il fatto di scaricare da una piattaforma fissa idrocarburi, gas naturale liquefatto

o altre sostanze nocive o potenzialmente pericolose in un modo tale da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi, allo scopo di intimidire una popolazione o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsivoglia atto;

– il fatto di ferire e uccidere una persona nel contesto di uno dei reati

menzionati.

5.1.5 Valutazione

Il Protocollo del 2005 completa il Protocollo del 1988 aggiungendo nuove fattispecie penali. Quest'estensione del campo di applicazione intende migliorare la protezione delle piattaforme fisse contro gli attentati terroristici. La Svizzera ha interesse a

98 bis Cfr. il rinvio nell'art. 2 del Protocollo di modifica relativo all'applicabilità dell'art. 2 della Convenzione SUA del 2005 al Protocollo SUA del 2005 sulle piattaforme fisse.

99 In proposito, cfr. n. 4.2.2 supra.