Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo52

continentale non sono assimilabili a navi, ma possono nondimeno essere minacciate da attentati terroristici come quest'ultime, la Conferenza diplomatica riunitasi nel 1988 ha deciso di tener conto di questa specificità in un protocollo separato. La Svizzera ha ratificato il Protocollo del 1988 il 12 marzo 1993.93 Detto Protocollo è entrato in vigore per la Svizzera il 10 giugno 1993. Alla fine del 2006, gli Stati parte al Protocollo del 1988 erano 132.

5.1.1.2 Evoluzione della situazione dal 1988

L’aumento della minaccia terroristica94 non soltanto su terra e nei cieli ma anche in mare ha reso necessario un adeguamento del quadro giuridico internazionale per proteggere le piattaforme fisse, il «Protocollo SUA del 2005 sulle piattaforme fisse». Al 13 febbraio 2007, ovvero alla scadenza del termine previsto per la firma, il Protocollo era stato firmato con riserva di ratifica da 18 Stati95. L’Assemblea generale dell’ONU ha lanciato un appello agli Stati membri affinché trattino la ratifica del Protocollo come un affare prioritario.96

5.1.2 Svolgimento dei negoziati

Il Protocollo relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti conto la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale è stato negoziato contemporaneamente al Protocollo relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti conto la sicurezza della navigazione marittima. Non avendo dato luogo a nessuna divergenza d'opinione, esso è stato adottato il 14 ottobre 2005 da una conferenza diplomatica degli Stati parte alla quale ha partecipato anche la Svizzera.97

5.1.3 Risultato dei negoziati

Il Protocollo SUA del 1988 e il Protocollo del 2005 sono considerati e applicati dagli Stati parte come un solo e unico strumento denominato «Protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti conto la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale», o più semplicemente «Protocollo SUA del 2005 sulle piattaforme fisse».

Il risultato dei negoziati risponde alle esigenze della Svizzera per quanto concerne il grado di definizione dei nuovi reati. Come è il caso della Convenzione SUA, la

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RS 0.747.711.

94 In proposito, cfr. n. 4.1.1.2 supra. 95 Australia, Austria, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Francia, Finlandia, Gran Bretagna, Grecia, Italia, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Stati Uniti e Turchia. 96 Cfr. Risoluzione dell'Assemblea generale dell’ONU (A/RES/61/40) del 4 dic. 2006.

97 LEG/CONF.15/22.