Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo
Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo46
pratica costante e coerente della Svizzera nel contesto dell'elaborazione di trattati internazionali di lotta contro il terrorismo e conformemente a ciò che è stato fatto per altre convenzioni settoriali di lotta contro il terrorismo, il Consiglio federale propone di conseguenza di accompagnare l'adesione della Svizzera al Protocollo del 2005 con una dichiarazione secondo cui la Convenzione SUA non giustifica né rende leciti atti altrimenti illeciti e nemmeno esclude il perseguimento penale in virtù di altri atti normativi. Tale dichiarazione avrà la conseguenza di permettere alla Svizzera di applicare la Convenzione SUA – per esempio in caso di attentati per mezzo di esplosivi contro una nave che batte bandiera svizzera – anche qualora un altro Stato ritenga che la Convenzione sia inapplicabile perché il reato è stato commesso dalle sue forze armate, se tale Stato omette di perseguire il reato secondo altre norme del diritto internazionale.
4.2.3 Articolo 3 paragrafi 1(f) e 2, articoli 3bis, 3ter e 3quater (reati)
Gli atti penalmente perseguibili sono stati ampiamente estesi nell'articolo 4 del Protocollo di revisione. Secondo tale disposizione, l'articolo 3 lettera g della Convenzione SUA del 2005 è abrogato, e il capoverso 2 modificato dichiara punibile chiunque minaccia, a certe condizioni, di commettere uno qualunque dei reati di cui all'articolo 3. Il nuovo articolo 3bispunisce da un lato chi utilizza contro una nave o a bordo della stessa o scarica da una nave armi o materiali pericolosi (esplosivi, materiale radioattivo o armi BCN, in particolare idrocarburi) allo scopo di intimidire una popolazione o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere un qualsivoglia atto e, d'altro lato, chi trasporta a bordo di una nave armi o materiali pericolosi. L'articolo 3terdichiara punibile chi trasporta una persona che abbia commesso uno dei reati menzionati dalla Convenzione o in uno dei trattati enumerati nell'allegato con l'intenzione di aiutare questa persona a sfuggire al perseguimento penale. L'articolo 3quaterpunisce il tentativo, la complicità e l'istigazione.
Le norme penali svizzere attualmente vigenti soddisfano pienamente le esigenze della Convenzione SUA del 2005. Le disposizioni della parte speciale del CP sui reati contro la vita e l'integrità della persona, contro il patrimonio, contro la libertà personale o contro le circolazione pubblica, o relative ai reati di comune pericolo o ai reati contro lo stato e la difesa nazionale si applicano alle fattispecie previste dalla modifica. Sono parimenti applicabili l'articolo 34 LMB, gli articoli 37 seg. della legge sugli esplosivi,82 gli articoli 43 seg. LRaP, gli articoli 88 seg. LENu, nonché gli articoli 128 segg LNM. Per il rimanente, il tentativo, la complicità e l'istigazione sono anche punibili secondo gli articoli 21 segg. CP e secondo l'articolo 260bisCP. La minaccia di commettere reati a fini di coazione è coperta degli articoli 180, 181, 258, 285 e 286 CP.
82 Legge federale del 25 marzo 1977 sulle sostanze esplosive; RS 941.41.