Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo
Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo47
4.2.4 Articolo 5bis (responsabilità delle persone giuridiche)
Il nuovo articolo 5bisdella Convenzione SUA del 2005 (art. 5 del Protocollo di revisione) esige dagli Stati parte che prendono le misure necessarie affinché la responsabilità di una persona giuridica situata sul suo territorio o costituita sotto il regime della sua legislazione intervenga in caso di commissione di un reato previsto dalla Convenzione; questa responsabilità può essere penale, civile o amministrativa. Questa responsabilità sussiste rimanendo impregiudicata la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso i reati.
L'articolo 102 CP capoverso 1 introduce una responsabilità penale sussidiaria della persona giuridica, se nell’esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto a una persona fisica determinata. Il capoverso 2 introduce una responsabilità primaria per alcune categorie di reato: l’impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche qualora le si possa rimproverare di non avere preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato. Questa disposizione non è dunque interamente conforme alle esigenze della Convenzione poiché non permette di perseguire sistematicamente la persona giuridica e la persona fisica in modo parallelo. Quest'inadeguatezza è tuttavia ampiamente compensata dalle misure di diritto civile (segnatamente: azioni di responsabilità civile degli art. 41 segg. del Codice civile svizzero83) e di diritto amministrativo (segnatamente: revoca dell'atto di nazionalità o misure straordinarie di sicurezza dell’art. 44 LNM in combinato disposto con l’art. 6 LNM) che possono essere prese nei confronti della persona giuridica che gestisce la nave incriminata. Non è dunque necessario prevedere disposizioni complementari.
4.2.5 Articolo 6 paragrafo 4 («Aut dedere, aut iudicare»)
L’articolo 6 capoverso 4 della Convenzione SUA del 2005 (art. 6 cpv. 3 del Protocollo di revisione) sancisce il principio internazionale «aut dedere, aut iudicare». Questo principio impone allo Stato richiesto di avviare un procedimento di estradizione o il perseguimento penale se non estrada il presunto autore, ciò in ragione della gravità dei reati coperti dalla Convenzione e allo scopo di evitare che l'autore del reato di terrorismo sfugga a una sanzione adeguata. Per maggiori dettagli, si rinvia alle spiegazioni in proposito di cui all'articolo 11 della Convenzione internazionale del 13 aprile 2005 per la repressione degli atti di terrorismo nucleare.84
83 RS 210.
84 Cfr. n. 2.2.8. supra.