Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo48

4.2.6 Articolo 8bis (scambio di informazioni, collaborazione, ispezione e perquisizione di una nave)

Qualora incontrino una nave che batte una bandiera di un altro Stato e chi si trova al largo del mare territoriale di un qualsivoglia Stato, e abbiano fondati motivi di sospettare che la nave è implicata nella commissione di un reato di cui agli articoli 3, 3bis, 3tero 3quater, gli agenti abilitati di uno Stato parte possono, secondo la nuova procedura prevista nell'articolo 8bisdella Convenzione SUA del 2005 (art. 8 par. 2 del Protocollo), ispezionare e perquisire la nave e interrogare le persone a bordo se lo Stato della bandiera ne dà autorizzazione esplicita. Per ottenerla, la Parte richiedente deve fare domanda allo Stato della bandiera indicando tutte le informazioni che possiede sulla nave. Lo Stato della bandiera è tenuto a rispondere tempestivamente. Lo Stato richiesto può respingere la domanda, accordare l'autorizzazione incondizionata, sottoporla a determinate condizioni, prendere parte alla perquisizione o procedervi esso stesso. Gli Stati parte hanno la possibilità di notificare anticipatamente al Segretario generale un'autorizzazione generale valida per questi casi, con o senza condizioni. Gli organi che procedono alla perquisizione devono essere debitamente autorizzati dal loro governo e rinunciare a qualsivoglia intervento violento. Le autorità che ispezionano una nave in mare per perquisirne il carico devono tener conto delle difficoltà e dei pericoli provocati dalla loro venuta a bordo.

Se la perquisizione della nave permette di raccogliere le prove di un'infrazione alla Convenzione, lo Stato della bandiera può autorizzare la Parte richiedente a trattenere la nave, il suo carico e le persone che si trovano a bordo. Lo Stato richiedente è autorizzato a prendere senza autorizzazione i provvedimenti supplementari che si impongono per scongiurare un pericolo imminente per la vita delle persone. In generale, l'uso della forza deve essere evitato; qualora ciò non fosse possibile, deve essere proporzionato. Lo Stato parte che decide di intervenire nei confronti di una nave è tenuto a prendere diverse misure di sicurezza ed è responsabile dei danni e delle perdite causate se l'intervento è illecito o se i sospetti si rivelano privi di fondamento. Lo Stato della bandiera può esercitare la sua giurisdizione o autorizzare un altro Stato parte a esercitare la sua giurisdizione. Gli Stati parte collaborano nel migliore dei modi per prevenire e combattere gli atti punibili ai sensi della Convenzione SUA in conformità con il diritto internazionale. Sono incoraggiati a mettere a punto procedure uniformi per le operazioni congiunte condotte in virtù dell'articolo 8bise a concludere accordi in vista di facilitare le operazioni di mantenimento dell'ordine.

Fondandosi su questa disposizione, gli Stati Uniti, per esempio, hanno concluso con diversi Stati dei cosiddetti “Boarding Agreements“, accordi di ispezione. Tale strumento permette a ciascuna Parte contraente di controllare le navi di un'altra parte senza esservi autorizzati espressamente dallo Stato della bandiera. Quest'ultimo deve tuttavia essere informato preventivamente dallo Stato che procede all'ispezione. Lo Stato della bandiera ha il diritto di vietare la perquisizione della nave nel caso concreto. Se un simile divieto sia realizzabile nei fatti è alquanto dubbio. In ogni modo, la Svizzera non ha nessuna ragione di concludere un accordo