Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine

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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo49

di ispezione con Paesi terzi. Se una nave che batte bandiera svizzera dovesse essere sospettata, per ispezionarla è obbligatorio chiedere l'autorizzazione delle autorità svizzere, dato che una nave svizzera che si trova in alto mare è soggetta alla sovranità svizzera.

4.2.7 Articolo 10 paragrafo 2 (garanzie relative ai diritti umani)

Questa disposizione (art. 9 del Protocollo) costituisce parte integrante di diverse recenti convenzioni contro il terrorismo stipulate sotto l'egida dell’ONU. Essa corrisponde per esempio all'articolo 12 della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare. Rimandiamo di conseguenza al relativo commento.85

4.2.8 Articolo 11 (estradizione)

L'articolo 11 capoversi 1, 2, 3 e 4 della Convenzione SUA del 2005 (art. 10 del Protocollo di revisione) disciplina gli effetti della Convenzione sugli strumenti d'estradizione in vigore o che saranno conclusi tra Stati parte alla Convenzione. L’EIMP prevede già la possibilità di cooperare per qualsivoglia reato, ragion per cui questa disposizione non presenta difficoltà per la Svizzera. Per i particolari, si rinvia alle spiegazioni relative all'articolo 13 della Convenzione internazionale per la repressione degli atti di terrorismo nucleare.86 Va in proposito sottolineato che l'estradizione sottostà alle condizioni previste dal diritto interno dello Stato richiesto. Tra quelle da cui la Svizzera fa dipendere l'estradizione, occorre menzionare la doppia incriminazione87 nonché le garanzie offerte in materia di diritti dell'uomo in particolare dalla CEDU e del Patto ONU II. Da ultimo, il capoverso 4 è inteso a evitare che l'autore di un reato previsto dalla Convenzione possa sfuggire al perseguimento penale.

4.2.9 Articoli 11bis e 11ter (clausole di «depoliticizzazione» e di non discriminazione)

Gli articoli 11bise 11terdella Convenzione SUA del 2005 (art. 10 cpv. 2 e 3 del Protocollo di revisione) riprendono il contenuto degli articoli 15 e 16 della Convenzione internazionale del 13 aprile 2005 per la repressione degli atti di terrorismo nucleare. Si rinvia di conseguenza alle spiegazioni in merito.

85 Cfr. n. 2.2.9 supra. 86 Cfr. n. 2.2.10 supra. 87 La quota minima della sanzione privativa della libertà comminata per il reato deve essere di almeno un anno, secondo l’art. 35 lett. a AIMP, ciò che non pone problemi per quanto concerne i reati di terrorismo menzionati nell’art. 2 della Convenzione, per i quali è sempre comminata una pena che soddisfa queste esigenze.