Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/78: Ratifica di una convenzione e della modifica di una convenzione e adesione ai due protocolli d'emendamento dell'ONU per la repressione di atti terroristici contro la sicurezza nucleare e marittima · 60 pagine
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Consultazione relativa a quattro convenzioni ONU contro il terrorismo. Rapporto esplicativo51
4.2.13 Articoli 17-24 (disposizioni finali)
Conformemente all'articolo 15 del Protocollo, la Convenzione del 1988 e il Protocollo del 2005 sono considerati e interpretati, tra le parti al Protocollo, come un solo e unico strumento, denominato Convenzione SUA 2005. Quest'ultima consta degli articoli 1–16 della Convenzione riveduta nonché degli articoli 17–24 del Protocollo e del suo allegato. Di conseguenza, se uno Stato è parte unicamente della Convenzione del 2005, si applicherà in questo caso soltanto la Convenzione SUA del 1988. Logicamente, la Convenzione SUA del 1988 e la Convenzione SUA del 2005 dovranno dunque figurare separatamente nella Raccolta sistematica del diritto federale ed essere dotate di numerazioni differenti.
Secondo l'articolo 16 del Protocollo, il nuovo articolo 16bisdella Convenzione SUA del 2005 prevede che le sue clausole finali sono gli articoli 17–24 del Protocollo del 2005.
Conformemente all'articolo 17, il Protocollo è aperto alla firma dal 14 febbraio 2006 al 13 febbraio 2007 alla sede dell’OMI a Londra. Scaduto questo termine, l'adesione è ancora possibile. La Svizzera aderirà direttamente non appena le Camere federali avranno approvato il Protocollo di modifica.
Le altre disposizioni finali del Protocollo corrispondono ampiamente alle clausole della Convenzione SUA del 1988 o alle disposizioni finali abituali che si trovano negli strumenti di diritto internazionale in materia di entrata in vigore, di denuncia o di modifica.
5 Protocollo del 14 ottobre 2005 relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale
5.1 Grandi linee del Protocollo
5.1.1 Situazione iniziale
5.1.1.1 Protocollo del 10 marzo 1988 per la repressione di atti illeciti conto la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale
Il Protocollo del 10 marzo 1988 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale91 è stato adottato contemporaneamente alla Convenzione SUA del 1988.92 La Convenzione e il Protocollo formano un'unità. Siccome le piattaforme fisse situate sulla piattaforma
91 La piattaforma continentale si estende, di regola, per 200 miglia marine dalle linee di base dalle quali si misura la larghezza del mare territoriale nel caso in cui l'orlo estremo del margine continentale si trovi ad una distanza inferiore (cfr. in dettaglio l'art. 76 della Convenzione ONU del 1982 sul diritto del mare).
92 Per la genesi, cfr. n. 4.1.1.1 supra.