Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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1.3.2 Punti essenziali

Dal profilo materiale, l’avamprogetto di revisione si orienta alla legge del 1970 in vigore. La struttura e la sistematica sono però sostanzialmente nuove. È stata scelta un’articolazione per materie, che rispecchia essenzialmente la distinzione materiale tra individuazione e sorveglianza, prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili. La legge riveduta distingue tre situazioni: la situazione normale, corrente, la situazione particolare e la situazione straordinaria («situazione di crisi»). È così creata una legge moderna, più leggibile e comprensibile, che si rivolge non solo alle autorità competenti, bensì anche alle persone potenzialmente interessate dai provvedimenti concreti. L’avamprogetto si orienta inoltre ad altre leggi in vigore che si prefiggono di proteggere la salute (vedi capitolo 1.6).

In alcune parti, l’avamprogetto contiene nuove basi giuridiche, ad esempio in materia di sorveglianza delle malattie, promozione delle vaccinazioni, prevenzione delle malattie in determinate situazioni personali, impedimento dell’importazione e dell’esportazione di malattie come pure regolamentazione dei costi. Particolare attenzione è riservata al fatto che i provvedimenti della legge rafforzino la responsabilità personale, tengano conto nei limiti del possibile dell’autodeterminazione del singolo, non ostacolino inutilmente l’economia e siano compatibili nel contesto internazionale. Le competenze dello Stato sono associate a determinate premesse e condizioni.

Per quanto riguarda l’esecuzione, l’avamprogetto s’ispira all’attuale ripartizione dei compiti tra la Confederazione e i Cantoni. I Cantoni restano i principali organi esecutivi. È rafforzato il ruolo del medico cantonale ed è migliorata la responsabilità di ordinare provvedimenti, attribuita dalla legge ai Cantoni. Alla Confederazione è assegnata una maggior funzione di coordinamento e sorveglianza sia nei periodi normali che nelle situazioni particolari. Essa assume più responsabilità per l’elaborazione e l’attuazione degli obiettivi strategici nazionali e può ordinare ai Cantoni di adottare determinati provvedimenti esecutivi. L’istituzione di un organo di coordinamento Confederazione-Cantoni riveste un’importanza fondamentale: migliora infatti l’armonizzazione dei provvedimenti di protezione della salute pubblica in Svizzera. L’avamprogetto contiene inoltre nuove basi giuridiche per il coordinamento dei provvedimenti con tutti i partner nazionali e internazionali.

L’avamprogetto comporta determinati cambiamenti anche a livello di protezione dei dati. Nella legge sulle epidemie in vigore, questo aspetto era disciplinato solo in modo rudimentale o solo nel diritto d’esecuzione.

La legge federale del 13 giugno 19282 per la lotta contro la tubercolosi è abrogata.

1.3.3 Altre innovazioni

– La legge definisce le situazioni particolari che autorizzano il Consiglio federale a ordinare provvedimenti specifici, descritti nella legge (art. 5).

– L’avamprogetto introduce la definizione di situazione straordinaria (art. 6) e ancora nella legge la competenza costituzionale del Consiglio federale di emanare ordinanze di emergenza di polizia in situazioni straordinarie (art. 185 cpv. 3 Cost.).

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2 RS 818.102