Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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vedibilità degli interventi dello Stato e permette agli attori economici di adottare provvedimenti corrispondenti. La LEp concretizza pertanto anche il postulato del RSI (2005), secondo cui il commercio internazionale non deve essere ostacolato in modo sproporzionato dai provvedimenti nazionali di protezione della salute.

– Regolamentazione dei costi: la regolamentazione dei costi in Svizzera presenta alcune lacune nell’ambito delle malattie trasmissibili. Si tratta di questioni di delimitazione tra i provvedimenti medici adottati su indicazione medica individuale e quelli adottati in base a un interesse pubblico (protezione della salute pubblica). Alcuni dei punti in sospeso sono risolti con la legge riveduta, prestando attenzione all’esigenza di evitare che regolamentazioni speciali estranee perturbino flussi finanziari consolidati. Altri punti, come l’eliminazione degli ostacoli finanziari al raggiungimento degli obiettivi di prevenzione, sono invece stati esclusi e la loro soluzione rimandata a regolamentazioni future.

1.6 Rapporto con leggi federali in vigore o previste

Oltre alla legge sulle epidemie vi sono varie altre leggi e progetti di legge che si occupano di aspetti legati all’individuazione, alla prevenzione e alla lotta contro le malattie trasmissibili. La presente revisione tiene quindi conto del contesto normativo, che negli ultimi decenni ha subito profonde trasformazioni. Assumono rilievo in particolare la legge sulle derrate alimentari e la legge sulla protezione dei dati, entrambe del 1992, la legge sugli agenti terapeutici del 2000, la legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile del 2002 e la legge sull’ingegneria genetica del 2003. Anche alcune di queste leggi sono attualmente in revisione.

La legge sulle epidemie deve colmare le attuali lacune normative, definire i punti di contatto con le altre leggi e i progetti di legge in materia sanitaria ed eliminare, nei limiti del possibile, le divergenze. Qui di seguito sono analizzati in dettaglio determinati punti di contatto e delimitazioni con altre leggi pertinenti.

1.6.1 Legge sulle derrate alimentari (LDerr)

Per le malattie che possono essere trasmesse attraverso derrate alimentari e oggetti d’uso, il settore delle malattie trasmissibili è già disciplinato in modo completo nella legge federale del 9 ottobre 1992 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso4 (legge sulle derrate alimentari, LDerr) e nelle ordinanze corrispondenti. Regolamentazioni concernenti le malattie trasmissibili figurano – esplicitamente o implicitamente – in vari punti della legge sulle derrate alimentari. Nelle ordinanze concernenti le derrate alimentari, il 1° gennaio 2007 sono state introdotte nuove regolamentazioni concernenti le malattie trasmissibili:

– obbligo dei chimici cantonali di svolgere indagini epidemiologiche in merito a focolai di malattie provocati da derrate alimentari e di informare l’UFSP (Divisione sicurezza delle derrate alimentari) in merito ai dati rilevati (art.

4 RS 817.0