Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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gna neanche aspettarsi che le informazioni consentano di trasmettere a tutti gli individui conoscenze complete su un determinato comportamento benefico per la salute.
Indipendentemente dagli influssi umani, esistono altri pericoli legati alle malattie trasmissibili: anche l’ambiente biologico nasconde infatti dei rischi. Può essere utile che lo Stato osservi questi rischi e diffonda informazioni su di essi ed eventualmente che si adottino provvedimenti di protezione congiuntamente (Stato e individui). Questi rischi di trasmissione non toccano i diritti di libertà fintanto che i provvedimenti sono facoltativi.
La LEp crea una base giuridica per un’attività limitata dello Stato a favore della salute pubblica nonché atta a ridurre l’onere materiale per la collettività (i costi della salute ad esempio), tutelando sostanzialmente la libertà personale e il diritto all’autodeterminazione del singolo.
1.5 Significato del progetto per la politica sanitaria
La revisione della legge mira ad adeguare la regolamentazione della lotta contro le malattie trasmissibili alle esigenze odierne. Deve inoltre gettare solide fondamenta per l’impostazione futura della lotta contro le malattie in Svizzera. Importanti elementi di questa revisione sono ad esempio il rafforzamento della cooperazione internazionale, la gestione dei conflitti tra gli interessi della salute pubblica e gli interessi economici nonché aspetti legati alla partecipazione dello Stato ai costi.
– Collaborazione internazionale: la mobilità internazionale delle persone e delle merci favorisce la propagazione di numerosi agenti patogeni. La cooperazione e il coordinamento internazionali sono quindi irrinunciabili. Nel quadro del Regolamento sanitario internazionale (2005), la comunità internazionale mira a un’armonizzazione dei provvedimenti concernenti le malattie trasmissibili, allo scopo di aumentarne l’efficacia e l’efficienza contro gli agenti patogeni con un alto potenziale di danno. La Svizzera è direttamente coinvolta quale Paese di transito e meta di viaggi nonché quale piazza di un’economia globalizzata. È nel suo interesse in particolare una stretta cooperazione in materia di malattie trasmissibili in Europa (legislazione, fissazione di obiettivi di sanità pubblica, sviluppo di programmi, cooperazione tecnica, ecc.). La legge sulle epidemie assicura un’attuazione misurata e sostenibile del RSI (2005) e permette alla Svizzera di far fronte alla minaccia delle malattie trasmissibili a livello nazionale e internazionale.
– Salute ed economia: un sistema sanitario intatto è un vantaggio economico locale. Tra i presupposti figurano anche autorità sanitarie che possano, in caso di minaccia, adottare e imporre i necessari provvedimenti in modo tempestivo, efficace ed efficiente. La legge sulle epidemie precisa il margine di libertà delle autorità sanitarie cantonali e federali e permette loro un’azione rapida ed efficace. Se necessario devono poter essere adottati provvedimenti di protezione della salute pubblica urgenti anche contro interessi individuali. Talvolta è inevitabile che siano lesi interessi economici, almeno temporaneamente, e che siano generati dei costi. Questi provvedimenti non devono tuttavia provocare danni inutili alla società e all’economia. La precisazione nella legge del genere e del campo d’applicazione dei provvedimenti di protezione della salute fornisce quindi un contributo determinante alla pre-