Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo
smissibili e i focolai di malattie molto dannosi per la salute pubblica. Devono inoltre essere create nuove basi, che si orientino ai principi dell’autodeterminazione e della responsabilità individuale del singolo e consentano una prevenzione delle malattie improntata alla salute.
In dettaglio, gli obiettivi principali della revisione sono i seguenti:
– Superamento di situazioni particolari e straordinarie (superamento delle crisi): per evitare conflitti di competenze tra la Confederazione e i Cantoni, nella legge devono essere stabiliti i criteri che contraddistinguono le situazioni particolari (crisi) e descritte le competenze del Consiglio federale in queste situazioni. Per far fronte a queste situazioni è inoltre necessario un rafforzamento della direzione da parte della Confederazione. Nella legge deve essere ancorata la competenza costituzionale del Consiglio federale di emanare ordinanze di emergenza di polizia in situazioni straordinarie (situazioni straordinarie).
– Ripartizione del lavoro tra la Confederazione e i Cantoni: i compiti e le competenze devono essere disciplinati in modo più differenziato. La Confederazione conserva l’alta vigilanza e deve determinare maggiormente l’orientamento strategico e gli obiettivi nazionali, assumendo a tal fine la direzione centrale nonché il coordinamento e la sorveglianza dei provvedimenti esecutivi cantonali. I Cantoni restano competenti in materia di esecuzione.
– Affermazione di un duplice scopo: un articolo concernente lo scopo deve precisare che la legge riveduta persegue i due interessi pubblici della sicurezza e della salute nella stessa misura. Sono in tal modo create le premesse per la sua applicazione sia per tutelare la salute pubblica che per promuovere la prevenzione delle malattie. Per entrambi gli scopi vanno quindi stabiliti principi per l’applicazione e la concretizzazione della legge. L’attuale mandato costituzionale all’articolo 118 capoverso 2 lettera b Cost. ammette entrambi gli scopi.
– Collaborazione internazionale: devono essere ancorate nella legge le disposizioni concernenti la collaborazione, il coordinamento dei provvedimenti e lo scambio di dati in particolare con l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e l’UE nonché la collaborazione transfrontaliera della Confederazione con altri Paesi. Contemporaneamente deve essere agevolata l’attuazione in Svizzera del RSI (2005) conformemente al diritto internazionale.
– Impostazione dei provvedimenti secondo i principi dello Stato di diritto: sia i provvedimenti di difesa contro i pericoli (ad esempio i provvedimenti protettivi e coercitivi) che i provvedimenti di contenimento dei rischi (ad esempio i provvedimenti abilitativi) vanno impostati secondo i principi dello Stato di diritto (principio della legalità).
– Iscrizione di disposizioni concernenti la protezione dei dati: nella legge sulle epidemie in vigore, la protezione dei dati era disciplinata solo in modo rudimentale o solo nel diritto esecutivo. Le disposizioni concernenti la protezione dei dati devono essere adeguate agli attuali requisiti dello Stato di diritto.
– Bisogno di revisione formale: oltre alle esigenze materiali sussiste un bisogno di revisione anche sotto il profilo formale. In occasione della verifica contenutistica, la legge e le ordinanze vanno quindi sottoposte a una revisione formale totale.