Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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– Gli articoli 9 e 10 disciplinano gli obblighi d’informazione della Confedera-
zione, dell’UFSP e dei Cantoni.
– L’obbligo di dichiarare può essere limitato a determinati medici, ospedali e
altre istituzioni sanitarie pubbliche o private nel senso di un rilevamento per campione di determinati contenuti della dichiarazione (art. 14 cpv. 2).
– L’UFSP è autorizzato a svolgere indagini epidemiologiche proprie su richie-
sta di un Cantone o in virtù di impegni internazionali (art. 16 cpv. 2).
– Tutti i laboratori che svolgono analisi microbiologiche o sierologiche volte a
individuare malattie trasmissibili sono sottoposti a un obbligo di autorizzazione. Le autorizzazioni sono rilasciate da Swissmedic (art. 17).
– È creata una base giuridica che permette alla Confederazione e ai Cantoni di
obbligare aziende, istituzioni e organizzatori a ridurre i rischi di trasmissione delle malattie. Se necessario, può essere introdotto un obbligo di registrazione degli impianti tecnici che possono diffondere agenti patogeni (art. 20).
– L’avamprogetto contiene nuovi principi concernenti la promozione delle
vaccinazioni (art. 21). I Cantoni sono tenuti a rilevare la quota di persone vaccinate e a riferire all’UFSP in merito ai provvedimenti adottati (art. 23).
– L’articolo 22 sancisce un obbligo di autorizzazione per le persone che rila-
sciano un certificato di vaccinazione valido a livello internazionale ai sensi del RSI (2005). Attualmente tale obbligo riguarda la vaccinazione contro la febbre gialla
– L’articolo 29 definisce i principi dei presupposti per la limitazione dei diritti
fondamentali in concomitanza con un ordine di sorveglianza, quarantena e isolamento, visita e cura medica.
– La Confederazione sostiene i Cantoni nell’ambito dell’identificazione e
dell’informazione dei viaggiatori, segnatamente nel traffico internazionale (art. 30 cpv. 2).
– È creata una base giuridica affinché le persone malate, malate sospette, con-
tagiate, contagiate sospette o che espellono agenti patogeni possano essere sottoposte a cure mediche (art. 35).
– All’articolo 39, ai Cantoni è attribuita la nuova competenza di limitare tem-
poraneamente la libertà di movimento della popolazione in determinate aree.
– La Confederazione è autorizzata a sostenere lavori di ricerca e organizzazio-
ni, a promuovere la formazione e il perfezionamento, a indennizzare i centri di riferimento nazionali o a promuovere la fabbricazione di agenti terapeutici e a mettere a disposizione i corrispondenti mezzi finanziari (art. 48-52).
– Per promuovere la collaborazione è istituito un organo di coordinamento
della Confederazione e dei Cantoni (art. 54). Durante le situazioni particolari o straordinarie, il Consiglio federale può inoltre istituire un comitato di crisi, che lo consigli e lo sostenga (art. 55). In questo organo sono rappresentati i servizi federali, i Cantoni, l’economia e, se necessario, altri specialisti.