Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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57a dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari5);

– obbligo di conservare campioni e ceppi in caso di constatazione di focolai di malattie (art. 54 cpv. 2 dell’ordinanza del 23 novembre 2005 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso6, ODerr);

– obbligo di conservare i ceppi di agenti zoonotici e di monitorare tali agenti (art. 55a, art. 65a ODerr);

– monitoraggio delle resistenze agli antibiotici (art. 65b ODerr).

La LEp completa, dove necessario, importanti aspetti legati alla sorveglianza e alla lotta contro le malattie trasmesse attraverso derrate alimentari e oggetti d’uso, più precisamente:

– sistemi di dichiarazione (art. 11-16);

– centri di riferimento nazionali e reti di laboratori regionali (art. 18, 19);

– indagini epidemiologiche in caso di focolai (art. 16);

– sostegno ai lavori di ricerca (art. 48);

– coordinamento delle autorità cantonali coinvolte (art. 54);

– rendiconto dei Cantoni (art. 10, 13, 70).

I principali punti di contatto nell’ottica della sicurezza delle derrate alimentari riguardano i sistemi di dichiarazione, le indagini sui focolai di malattie nonché i centri di riferimento nazionali e la rete di laboratori regionali.

Manca una regolamentazione concernente l’acqua di consumo. In deroga al precedente diritto svizzero sulle derrate alimentari nonché al diritto dei Paesi limitrofi (ad esempio la Germania) e dell’UE, l’articolo 2 dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 2005 concernente l’acqua potabile, l’acqua sorgiva e l’acqua minerale7 definisce l’acqua potabile in termini talmente rigorosi da escludere l’acqua per il consumo domestico (ad esempio per l’igiene del corpo). Ciò è rilevante in relazione alle malattie trasmissibili in particolare nel caso delle legionelle. Nell’ambito dell’adeguamento del diritto sulle derrate alimentari all’UE, l’ordinanza menzionata deve quindi essere resa nuovamente compatibile con i consueti standard.

1.6.2 Legge sulle epizoozie (LFE)

La legge sulle epizoozie mira alla lotta e al controllo delle malattie che minacciano il bestiame, sono trasmissibili all’uomo, hanno gravi conseguenze economiche o compromettono il commercio internazionale. La lotta contro le epizoozie si basa sui due pilastri della prevenzione e della lotta contro i focolai. Tra gli strumenti della prevenzione figura un’intensa attività di controllo e sorveglianza volta a riconoscere i pericoli precocemente e ad arginarli. I provvedimenti preventivi, ad esempio un controllo completo del traffico di animali, non dovrebbero neanche permettere la comparsa di epizoozie. In caso di epizoozia devono essere adottati opportuni provvedimenti di lotta rapidi e professionali. Le epizoozie fortemente contagiose vanno eradicate il più rapidamente possibile.

5 RS 817.025.21

6 RS 817.02

7 RS 817.022.102