Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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1.7 Regolamentazioni cantonali
Gli atti cantonali in materia di malattie trasmissibili contengono poche norme giuridiche autonome che vanno al di là dell’esecuzione della legge federale, benché dal punto di vista del diritto costituzionale ciò sarebbe ammissibile. Le ordinanze cantonali sono concepite come ordinanze di esecuzione della legge federale sulle epidemie. Oltre a numerose ripetizioni delle disposizioni della LEp, tali ordinanze contemplano infatti prevalentemente regolamentazioni riguardanti l’esecuzione (organizzazione, competenze, procedure).
1.8 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo
1.8.1 Diritto comparato
In vista dell’elaborazione dell’avamprogetto di revisione della LEp è stata esaminata la situazione giuridica in Paesi selezionati (Germania, Francia, Stati Uniti). Da questo confronto non sono emersi impulsi degni di nota per il presente avamprogetto. In questi Paesi si applicano criteri analoghi e si seguono principi già affermatisi nella prassi in Svizzera. L’avamprogetto è conforme anche alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo (CEDU).
In sintesi si può dire che il presente avamprogetto segue la stessa linea delle legislazioni straniere.
1.8.2 Rapporto con il diritto europeo
Nell’ambito delle malattie trasmissibili, la Svizzera non ha alcun obbligo giuridico nei confronti dell’Unione europea (UE). Su mandato del Consiglio federale, l’UFSP sta tuttavia conducendo colloqui esplorativi con la Commissione europea in vista di un accordo sulla sanità tra la Svizzera e l’UE. Un accordo di questo tipo potrebbe contemplare tra l’altro l’adozione dell’acquis dell’UE in materia di salute e protezione dei consumatori, e cioè dell’intero pacchetto di diritti e doveri vincolanti per gli Stati membri dell’UE in questi settori.
In dettaglio sono in vigore i seguenti atti giuridici dell’UE:
– Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità14
La rete serve all’individuazione e alla lotta contro le malattie trasmissibili, indipendentemente dalle modalità di trasmissione e dalle cause. Lo scopo principale è di impedire l’ulteriore trasmissione delle malattie ad altre persone. Alla rete partecipano gli Stati membri. Una sua estensione con il coinvolgimento formale degli Stati membri dello SEE e dell’AELS rappresenta una priorità per la Commissione UE. Questa integrazione è sensata: si è infatti già rivelata utile nell’ambito di gruppi di lavoro tematici. I sistemi di sorveglianza svizzeri sono compatibili con quelli introdotti finora dall’UE. La LEp deve consentire l’ulteriore sviluppo della collaborazione. Per l’estensione della sorveglianza in singoli settori tematici, ad esempio in quello degli agenti patogeni nosocomiali, provvedimenti nella LEp non sono solo
14 GU L 268 del 3.10.1998, pagg. 1–7.