Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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necessari per motivi di compatibilità, bensì giustificati materialmente anche a prescindere dall’UE.
– 2000/57/CE: decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul siste-
ma di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione n. 2119/98/CE15.
Un importante pilastro della rete menzionata è costituito da un sistema di allarme rapido e di reazione (AAR), volto a segnalare alle autorità sanitarie degli Stati membri e della Commissione i focolai di malattie che potrebbero avere ripercussioni transfrontaliere e richiedere una procedura coordinata a livello comunitario. Tutti gli eventi che potrebbero generare focolai di malattie di portata comunitaria devono essere segnalati al sistema di allarme rapido e di reazione, indipendentemente dal fatto che sia stata costituita una rete comunitaria specifica per la malattia in questione o meno. A seconda delle circostanze, la Commissione e gli Stati membri stabiliscono le misure da adottare individualmente o congiuntamente. L’AAR consente un immediato scambio di opinioni sulla valutazione e sulla gestione dei rischi, determinante per una reazione tempestiva da parte delle autorità sanitarie. Lo scambio di dati con autorità sanitarie straniere è possibile già adesso e anche in futuro non deve diventare un ostacolo a una futura integrazione della Svizzera, tanto più che va a beneficio di entrambe le parti.
– 2000/96/CE: decisione della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa
alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE16.
In questa decisione della Commissione sono elencate le malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria di sorveglianza nonché i criteri per la loro selezione. Anche in Svizzera singoli agenti patogeni possono essere assoggettati all’obbligo di dichiarare con una semplice modifica dell’ordinanza sulla dichiarazione, nel caso in cui ciò sia necessario ai fini dell’armonizzazione e produca un valore aggiunto.
– 2002/253/CE: decisione della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabili-
sce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE17.
Per migliorare la comparabilità dei dati provenienti dai vari Stati membri, in questa decisione è stabilita la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete comunitaria. La definizione dei casi del sistema svizzero di sorveglianza è stata armonizzata tempestivamente con quella dell’UE.
– Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del
21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie18.
15 GU L 21 del 26.1.2000, pagg. 32–35.
16 GU L 28 del 3.2.2000, pagg. 50–53.
17 GU L 86 del 3.4.2002, pagg. 44–62.
18 GU L 142 del 30.4.2004, pagg. 1–11.