Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 24Fedlex · Rapporto esplicativo
da dell’istituzione e della problematica possono o devono anche essere emanate direttive interne.
Lettere d ed e: per le attività menzionate alle lettere a-c devono essere creati i presupposti di base, che riguardano l’organizzazione e il coordinamento, la disponibilità di conoscenze specialistiche al posto giusto, la messa a disposizione dei mezzi e lo smantellamento degli ostacoli finanziari. L’accesso ai provvedimenti protettivi per le persone a rischio non deve essere impedito da ostacoli finanziari o dalla mancanza di informazioni. In particolare deve essere disciplinata chiaramente l’assunzione dei costi.
La prevenzione non deve essere garantita solo a livello dei singoli individui (ad esempio attraverso la possibilità di vaccinazioni o la protezione statale contro i pericoli derivanti da altri individui). Può anche essere necessario influenzare le condizioni di vita in modo da ridurre i pericoli. Prescrizioni concernenti le costruzioni e gli impianti possono ad esempio attenuare il pericolo di casi di legionellosi provocati dall’aria di scarico delle unità di raffreddamento. Anche le condizioni di alloggio a cui sono sottoposti speciali gruppi con possibilità di scelta limitate non devono rappresentare un pericolo diretto di trasmissione di malattie infettive (ad esempio penitenziari, alloggi per richiedenti d’asilo). Non può tuttavia essere compito dello Stato eliminare tutti i pericoli in ogni singolo caso.
Lettera f: le malattie trasmissibili non si ripercuotono solo sulla salute dei diretti interessati. Tra le ripercussioni figurano anche limitazioni della libertà personale, della libertà economica e dell’attività economica o della convivenza sociale. Queste ripercussioni devono essere ridotte al minimo: è quindi sempre necessaria una ponderazione tra gli interessi di salute e gli altri interessi.
Art. 3 Obiettivi e strategie
Questa disposizione ancora nella legge il principio del ruolo direttivo rafforzato della Confederazione anche in cosiddetti periodi normali. Alla Confederazione spetta il compito di fissare gli obiettivi e le strategie nazionali essenziali nell’ambito dell’individuazione, della prevenzione e della lotta contro le malattie trasmissibili, dopo aver sentito i Cantoni. È possibile definire congiuntamente indicatori (ad esempio il grado di copertura vaccinale dei bambini piccoli) in base ai quali misurare i progressi verso il raggiungimento degli obiettivi. Gli obiettivi e le strategie possono assumere la forma di raccomandazioni, ma anche di processi definiti e devono essere coordinati con altri Stati, l’UE e l’OMS. Questi obiettivi e strategie confluiscono negli obiettivi annuali e a lungo termine fissati a livello di Consiglio federale, Dipartimento e Ufficio federale conformemente ai corrispondenti processi prestabiliti.
Art. 4 Definizioni
La lettera a contiene una definizione del concetto di «malattia trasmissibile». La definizione esclude espressamente le malattie che pur potendo essere trasmesse da uomo a uomo o dall’animale all’uomo non sono provocate da agenti patogeni (secondo la lett. c) (veleni di serpenti, sostanze chimiche tossiche o danni da radiazioni ionizzanti).
Lettera b: il termine di osservazione è inteso in senso lato. Comprende i risultati clinici (ad esempio le diagnosi durante un esame in ospedale) come pure i risultati di