Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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l’incapacità classica degli organi esecutivi ordinari di far fronte a determinate situazioni (lett. a) e dall’altro le dichiarazioni dell’OMS nell’ambito del Regolamento sanitario internazionale (lett. b). I criteri menzionati alla lettera a vanno intesi in modo alternativo: incombenza o esistenza di un elevato rischio di contagio e di diffusione, di un particolare rischio sanitario o di gravi conseguenze per l’economia o per altre sfere della vita. In base alle conoscenze attuali rispondono a questi criteri tutte le minacce essenziali per la salute pubblica che rendono necessario un intervento da parte della Confederazione.
In base al RSI (2005) spetta al direttore generale dell’OMS accertare le situazioni sanitarie di emergenza di portata internazionale. Questi collabora strettamente con lo Stato contraente colpito ed è sostenuto dal Comitato di emergenza istituito nell’ambito del RSI (2005). L’accertamento di una situazione di emergenza si basa su modalità restrittive, tenendo conto di determinati criteri (cfr. art. 12 RSI 2005).
È il Consiglio federale a constatare l’esistenza di una situazione particolare (cpv. 2), di norma su proposta del DFI, nell’ambito della legge sulle epidemie. Successivamente può ordinare misure nei confronti della popolazione e di singole persone. Il suo margine di libertà si limita però alla cornice stabilita (cpv. 3 lett. a e b) e ai provvedimenti previsti agli articoli 29-36 nonché 39. Esso può inoltre ordinare misure per l’approvvigionamento sicuro di agenti terapeutici (cpv. 3 lett. c) e obbligare il personale sanitario a collaborare nella lotta contro le malattie trasmissibili (cpv. 3 lett. d). Nelle situazioni particolari, la Confederazione continuerà ad affidare ai Cantoni l’esecuzione dei provvedimenti. Non avrebbe senso creare speciali organi esecutivi a livello federale per questi casi (cfr. art. 71 cpv. 2 lett. a).
Art. 6 Situazione straordinaria
L’articolo 6 sancisce la competenza costituzionale del Consiglio federale di emanare ordinanze di emergenza di polizia in situazioni straordinarie (art. 185 cpv. 3 Cost.). Questa disposizione corrisponde all’articolo sulle circostanze straordinarie (art. 10) della legge sulle epidemie del 1970. Nell’ambito delle malattie trasmissibili sono da prevedere anche in futuro minacce acute per la salute pubblica, per cui la legge non contempla una regolamentazione specifica. In questi casi deve essere possibile un intervento rapido e mirato. La clausola generale di polizia all’articolo 6 permette quindi al Consiglio federale di ordinare rapidamente provvedimenti specifici adeguati in situazioni di grave minaccia per la salute pubblica concrete o prevedibili.
Art. 7 Principio di precauzione
Il principio di precauzione è un principio essenziale dell’attuale politica ambientale e sanitaria in Svizzera e in Europa. In base ad esso, i carichi e i pericoli per la salute umana devono essere evitati o ridotti per quanto possibile anticipatamente (anche in caso di conoscenze insufficienti). Il principio di precauzione nell’ambito della salute pubblica mira ad agire preventivamente malgrado l’incertezza in merito al genere, alla portata o alla probabilità dei possibili pericoli per la salute umana, allo scopo di evitarli sin dall’inizio. Non esiste tuttavia una definizione unitaria di questo termine. Per evitare i rischi e i pericoli, i provvedimenti di prevenzione e lotta contro le malattie trasmissibili non devono però essere ritardati perché manca una prova scientifica completa della relazione causale tra il fattore bersaglio di tali provvedimenti e il possibile contributo di questo fattore alla diffusione della malattia.