Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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Lettera d: tra i provvedimenti che scaturiscono dalle dichiarazioni figurano gli interventi volti a spezzare la catena di trasmissione, ad assicurare la cura e la prevenzione individuale o l’informazione corrispondente (ad esempio raccomandazioni sulle vaccinazioni protettive), a elaborare strategie (ad esempio eliminazione della poliomielite), a pianificare i bisogni (ad esempio numero di camere d’isolamento necessarie per la tubercolosi) e a organizzare campagne su larga scala per influenzare i comportamenti (ad esempio contro le malattie trasmissibili sessualmente). A dover essere sorvegliate prioritariamente sono le malattie che comportano un grande carico complessivo (morbidità, mortalità, costi), contro cui è però anche possibile prendere provvedimenti efficaci.

Art. 12 Individuazione precoce e sistemi di sorveglianza

La sorveglianza nell’ambito della salute pubblica è definita come raccolta, analisi e interpretazione sistematica continua di dati con effetto specifico per la pianificazione, l’attuazione e la valutazione di provvedimenti di sanità pubblica. I fattori di rischio, la comparsa e il decorso delle malattie nella popolazione, ma anche l’effetto dei provvedimenti adottati sono raccolti e analizzati con metodi scientifici. Spesso per intervenire tempestivamente ed efficacemente nella dinamica degli eventi epidemiologici allo scopo di combattere e prevenire i danni è necessario che i pericoli per la salute siano individuati precocemente e dichiarati con sistemi adeguati. Ciò impone esigenze elevate per gli autori delle dichiarazioni (medici, ospedali), l’impostazione dei canali d’informazione all’interno del sistema, l’elaborazione e l’interpretazione centrale dei dati, i meccanismi di feedback e l’integrazione internazionale. Spetta all’UFSP, in collaborazione con i Cantoni, creare, gestire e ottimizzare questi sistemi di sorveglianza delle malattie trasmissibili e di individuazione precoce degli sviluppi epidemiologici (cpv. 1). Questa stretta collaborazione tra l’UFSP e i Cantoni assume grande importanza. I Cantoni offrono la vicinanza all’evoluzione epidemiologica e agli eventi d’interesse per la salute nonché la competenza in materia di esecuzione, mentre l’UFSP assicura criteri unitari di dichiarazione e valutazione, un’elaborazione professionale dei dati epidemiologici e l’integrazione internazionale. L’obbligo di dichiarare (art. 13) rappresenta l’elemento centrale del sistema ed è completato, se del caso, da dichiarazioni a titolo volontario (art. 15). Devono essere sottoposte a una registrazione sistematica in particolare le malattie trasmissibili associate a un rischio di epidemia, buone possibilità d’intervento o un andamento grave. Lo stesso vale per gli eventi nuovi o inattesi o la cui sorveglianza è coordinata a livello internazionale.

Art. 13 Obbligo di dichiarare

Un sistema di sorveglianza funzionante si basa sulla dichiarazione di eventi, osservazioni e risultati infettivologici. Al capoverso 1 sono quindi stabiliti gli obblighi di dichiarazione di dati d’interesse per la salute. I sistemi di dichiarazione non solo forniscono informazioni per l’individuazione precoce e la reazione rapida a potenziali focolai, ma contribuiscono anche a riconoscere le tendenze evolutive delle malattie, i fattori di rischio e i le necessità d’intervento a lungo termine e forniscono informazioni per la fissazione di priorità, la pianificazione e la valutazione dei programmi di prevenzione e dei provvedimenti di lotta contro le malattie.

L’obbligo di dichiarare determinati eventi e malattie ha già dato prova di utilità in Svizzera. Secondo il capoverso 1, i medici che effettuano la diagnosi devono dichia-