Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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dichiarate le osservazioni che potenzialmente riguardano molte persone (ad esempio casi di colerina riscontrati presso numerosi passeggeri di una nave) o se si tratta di una malattia grave. Esistono inoltre convenzioni internazionali riguardanti l’obbligo di dichiarare determinate osservazioni. Le lettera d permette di registrare infezioni finora non note o mutanti anche se non sono ancora soddisfatti i criteri a-c.

Capoverso 5: a seconda dell’evento, per certe malattie può essere necessario dichiarare i provvedimenti adottati dal sistema sanitario e i loro risultati (lett. a). Con questa nuova disposizione si vuole evitare di disporre solo di informazioni sulle malattie senza però sapere se siano stati adottati i provvedimenti necessari. La quota di trattamenti senza successo può ad esempio essere un indicatore della necessità di altri provvedimenti (ad esempio per ridurre i problemi di resistenza nel caso della tubercolosi). Anche l’articolo 6 del RSI (2005) prevede che le autorità sanitarie nazionali notifichino all’OMS le misure sanitarie adottate nelle situazioni di emergenza sanitaria di portata internazionale.

Un’altra novità consiste nell’obbligo di inviare campioni (cpv. 5 lett. b). L’idea è di far sì che determinati laboratori svolgano analisi tecniche più dettagliate, che non sono disponibili in tutti i laboratori o i cui risultati altrimenti non sarebbero paragonabili tra i laboratori. Finora, queste analisi speciali erano possibili solo su base volontaria, benché possano essere determinanti per i provvedimenti da adottare (ad esempio sottotipi di agenti patogeni in circolazione tra la popolazione quando una vaccinazione non copre tutti i sottotipi; modelli di resistenza ai farmaci determinanti per le raccomandazioni di cura o vaccinazione; accertamento della presenza di catene di trasmissione paragonando sequenze geniche). Queste analisi speciali assumono particolare rilievo nell’ambito di analisi della situazione internazionale.

Art. 14 Norme in materia di dichiarazione

Capoverso 1: i criteri per stabilire l’obbligo di dichiarare sono l’onere di morbilità legato al numero e alla gravità, la possibilità di adottare provvedimenti diretti per le persone o la pubblicazione di raccomandazioni (ad esempio indicazioni per le vaccinazioni) in base ai dati rilevati, alla loro valutazione nonché a convenzioni di diritto internazionale. L’obbligo di dichiarare si riferisce, come finora, a varie osservazioni concernenti le malattie trasmissibili. Oltre ai risultati positivi della dimostrazione di agenti patogeni può ad esempio anche essere necessario rilevare il numero di esami negativi, allo scopo di avere un quadro completo della situazione epidemiologica. L’incremento delle legionellosi negli ultimi anni potrebbe ad esempio essere dovuto alle possibilità diagnostiche facilitate. Può anche essere necessario registrare i sintomi non chiari, che non consentono ancora una diagnosi. Per i nuovi agenti patogeni possono essere registrate prime indicazioni sulla loro diffusione. I termini per la dichiarazione dovranno essere disciplinati anche in futuro nel diritto d’esecuzione.