Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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A seconda della situazione, ad esempio in caso di numero elevato di infezioni, può essere più efficiente e affidabile un rilevamento per campione invece di una registrazione totale di tutti gli eventi. Al capoverso 2, il Consiglio federale è autorizzato a limitare l’obbligo di dichiarare determinate osservazioni ad attori selezionati. La selezione deve rispondere ai requisiti di un rilevamento di dati scientificamente corretto e tener conto anche del principio di equità (vantaggi e svantaggi concorrenziali).

Art. 15 Dichiarazioni a titolo volontario

Un sistema collaudato di dichiarazioni a titolo volontario è rappresentato dal sistema Sentinella, a cui partecipano medici di base che operano in studi privati. Attraverso questo campione di medici è registrato il 3% circa delle consultazioni ambulatoriali effettuate in Svizzera. Il sistema è adatto agli eventi relativamente frequenti che si riscontrano tipicamente negli studi privati (ad esempio le malattie di tipo influenzale), motivo per cui una registrazione totale significherebbe un onere inutile per i medici e i laboratori. Un secondo sistema selettivo (Swiss Paediatric Surveillance Unit, SPSU) comprende tutte le cliniche pediatriche della Svizzera e registra determinate infezioni pediatriche, che di norma richiedono un’ospedalizzazione (ad esempio la sindrome emolitica uremica). Devono inoltre essere possibili altri sistemi volontari (ad esempio sulle infezioni nosocomiali o le resistenze agli antibiotici), raccogliendo e analizzando in modo coordinato i dati rilevati negli stabilimenti. Per soddisfare i requisiti della protezione dei dati, questi dati devono essere trasmessi in forma anonima.

Art. 16 Indagini epidemiologiche

Le indagini epidemiologiche servono a capire il tipo, la causa, la fonte di contagio e la propagazione delle malattie trasmissibili e ad adottare provvedimenti corrispondenti.

Come nella LEp in vigore, anche nell’avamprogetto di revisione è previsto che i Cantoni provvedano alle necessarie indagini epidemiologiche (cpv. 1). A differenza della LEp del 1970, l’avamprogetto di revisione contempla però espressamente una funzione di sostegno dell’UFSP, che può eseguire indagini proprie su richiesta di un Cantone o in virtù di convenzioni di diritto internazionale (cpv. 2).

Per adottare provvedimenti di lotta, è necessario svolgere accertamenti clinicoinfettivologici, microbiologici, epidemiologici, chimici, ambientali, alimentari e/o veterinari specifici in modo coordinato. Per rispondere a questa esigenza è necessario rafforzare la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni ad esempio sotto forma di gruppi di esperti interdisciplinari. La diffusione delle malattie fortemente contagiose al di là dei confini cantonali è un altro motivo per coinvolgere maggiormente la Confederazione nelle indagini epidemiologiche. Sono quindi richiesti un maggior coordinamento e uno scambio di dati tra i Cantoni, mentre la Confederazione deve assumere più spesso un ruolo di coordinamento.

Per finire, secondo l’articolo 6 del RSI (2005) la Svizzera è tenuta a notificare all’OMS entro 24 ore le situazioni di emergenza sanitaria di portata internazionale e i provvedimenti sanitari adottati per farvi fronte. Secondo l’articolo 7 RSI, i Paesi contraenti devono notificare anche gli eventi inaspettati o insoliti, indipendentemente dalla causa. La Svizzera dovrebbe mettere a disposizione dell’OMS le informa-