Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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rare le osservazioni concernenti le malattie trasmissibili (in merito alla definizione cfr. art. 4 lett. b) ai servizi medici cantonali, che a loro volta inoltrano queste dichiarazioni all’UFSP. Per principio, le dichiarazioni sono indirizzate dapprima all’autorità competente per i provvedimenti immediati. In determinati casi, in particolare quando sono necessari provvedimenti immediati che superano i confini cantonali e un’informazione internazionale, le dichiarazioni vanno direttamente anche all’UFSP. Ciò è necessario in particolare in caso di allarme rapido, ad esempio per i casi d’influenza aviaria sull’uomo. Le dichiarazioni che non richiedono provvedimenti immediati, ma sono necessarie per l’UFSP quali dati di base per elaborare raccomandazioni possono essere indirizzate direttamente all’UFSP, allo scopo di ridurre l’onere dei Cantoni.
A seconda della malattia devono inoltre essere dichiarati il nome e l’indirizzo dei diretti interessati. Per determinate malattie, le dichiarazioni nominative sono indispensabili, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati della presente legge, perché in presenza di persone contagiose o potenzialmente contagiose sono necessari provvedimenti diretti volti a evitare la propagazione della malattia trasmissibile.
Conformemente alla legge sulle epidemie del 1970 in vigore, non solo i medici, bensì anche le istituzioni sanitarie (ad esempio le farmacie, le assicurazioni, gli ambulatori, le ONG come le leghe polmonari o i servizi di consulenza telefonica) possono essere sottoposte all’obbligo di dichiarare. Bisogna infatti sensibilizzare e mobilitare a favore della prevenzione e della lotta contro le malattie trasmissibili anche altro personale sanitario, oltre ai medici. D’altro canto devono essere sfruttate nuove fonti d’informazione atte a fornire indicazioni sulla frequenza, sui costi e sugli interventi nell’ambito delle malattie trasmissibili.
Spesso le dichiarazioni delle osservazioni concernenti le malattie trasmissibili si basano su un’analisi diretta di materiale biologico (ad esempio il sangue, escrezioni) di una persona malata. In primo piano vi è la dimostrazione di agenti patogeni, ma possono rivestire interesse anche sintomi o complessi di sintomi non chiari. La sorveglianza dei sintomi associati a una determinata malattia infettiva, che però si manifestano anche per altre malattie, può offrire la garanzia che il sistema di dichiarazione funziona: per questo motivo, a livello mondiale la sorveglianza della poliomielite comprende ad esempio anche la registrazione delle paralisi flaccide acute non specifiche.
Capoverso 2: i laboratori svolgono un ruolo fondamentale nell’ambito della sorveglianza epidemiologica, dato che dimostrano gli agenti patogeni e notificano queste dimostrazioni non solo al committente, bensì anche alle autorità, se del caso. Sostanzialmente, forniscono indicazioni sull’esistenza di singoli casi di una malattia, ma anche sulla reperibilità di altre informazioni (medico, paziente) e i casi per i quali dovrebbero eventualmente essere adottati provvedimenti.
Secondo il capoverso 3, le autorità cantonali che devono fornire all’Ufficio federale indicazioni in merito a un pericolo per la salute pubblica sono, oltre al medico cantonale, i servizi di medicina veterinaria, igiene alimentare e farmacia. I focolai di zoonosi devono essere dichiarati direttamente all’UFSP dai servizi cantonali, in modo da assicurare il coordinamento tempestivo dei provvedimenti.
Capoverso 4: la scelta delle osservazioni soggette a dichiarazione è determinata dai criteri di cui alle lettere a-d. I criteri hanno valore alternativo, e non cumulativo. Il fattore determinante è il significato dell’osservazione per la salute pubblica. Vanno