Rapporto esplicativo

Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine

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Art. 18 Centri di riferimento nazionali

Altri Paesi hanno un laboratorio nazionale per le malattie infettive, che può svolgere le necessarie procedure di misurazione, analisi e prova sotto un unico tetto. In Svizzera si è creata una rete di centri di riferimento, che sfrutta in modo ottimale e parsimonioso per un unico scopo le conoscenze e l’infrastruttura disponibili, in particolare quelle delle università e di altri centri di medicina terziaria.

Secondo l’articolo 18, l’Ufficio federale può designare determinati laboratori come centri di riferimento nazionali per compiti speciali. Nel settore umano, attualmente esistono 13 centri di riferimento nazionali, ad esempio il Centro nazionale influenza e SARS. Il compito dei centri di riferimento è di eseguire speciali analisi d’interesse epidemiologico su mandato dell’UFSP nonché speciali analisi clinicamente importanti per altri laboratori o cliniche (test di conferma per la diagnostica primaria), assicurare l’integrazione internazionale in ambito specialistico e assumere la funzione di interlocutore specializzato per i laboratori e i medici svizzeri. Devono inoltre essere organizzati controlli di qualità in ambito specialistico per altri laboratori nonché acquisiti, mantenuti e messi a disposizione le conoscenze e il know-how necessari per lo sviluppo di metodi analitici.

Art. 19 Reti di laboratori regionali

Siccome la Confederazione gestisce solo pochi laboratori infettivologici specializzati per compiti legati alla salute pubblica (ad esempio il LABORATORIO SPIEZ22 e l’Istituto di virologia e d’immunoprofilassi IVI nell’ambito della medicina veterinaria), la Svizzera ha bisogno di capacità diagnostiche a livello dei Cantoni. Ai Cantoni deve essere imposto l’obbligo di coordinare le loro capacità di laboratorio a livello regionale. Nei Cantoni grandi può benissimo essere organizzata una rete di laboratori sul piano cantonale. Per i Cantoni più piccoli è invece opportuno organizzarsi a livello regionale. Ciò favorisce la qualità e agevola una copertura completa, che funzioni anche in caso di emergenza.

Oggi le reti di laboratori regionali servono soprattutto a creare capacità di analisi decentrate per la diagnostica primaria degli organismi patogeni per l’uomo del gruppo di rischio 3. Queste reti rafforzano i processi analitici attuali, portano a un decentramento e a trasporti di campioni più brevi, consentono un’utilizzazione ottimale delle risorse esistenti e possono essere integrate meglio nella strategia di protezione ABC dei Cantoni e della Confederazione. Potrebbe essere adeguata un’ulteriore estensione ad altri organismi.

2.4 Capitolo 4: Prevenzione

2.4.1 Sezione 1: Provvedimenti generali di prevenzione

Art. 20 Principio

Per prevenire le malattie trasmissibili sono necessari provvedimenti protettivi atti a interrompere la trasmissione (ad esempio isolamento) nonché provvedimenti che puntano su un cambiamento dei comportamenti (informazione, ecc.). I provvedi-

22 Istituto svizzero per la protezione contro le minacce ed i pericoli atomici, biologici e chimici (ABC).