Rapporto esplicativo
Consultazione 2006/99: Legge federale per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie) · 79 pagine
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degli impianti con un potenziale di pericolo. In futuro potrebbero però essere necessari ulteriori provvedimenti se i pericoli rappresentati dalle malattie trasmissibili negli impianti tecnici dovessero aumentare.
2.4.2 Sezione 2: Vaccinazioni
Art. 21 Promozione delle vaccinazioni
Per molte malattie, l’efficacia delle vaccinazioni per ridurre il rischio della malattia e delle possibili complicazioni (compresi i decessi) è incontestata. Il programma nazionale di vaccinazione (cpv. 1) è la sintesi di tutte le raccomandazioni di vaccinazione elaborate e pubblicate dalla Confederazione in collaborazione con la commissione federale delle vaccinazioni (CFV). Le raccomandazioni sono elaborate su base scientifica tenendo conto delle condizioni epidemiologiche specifiche della Svizzera e sono costantemente adeguate alle nuove scoperte.
Al capoverso 2, i Cantoni sono tenuti ad attuare il piano di vaccinazione nazionale. La legge concede loro un certo margine di libertà, in modo tale che l’attuazione degli obiettivi di vaccinazione possa tener conto dei bisogni regionali. I provvedimenti previsti alle lettere a-d contemplano campagne di vaccinazione e vaccinazioni nell’ambito del servizio medico scolastico. Singoli Cantoni auspicano una base di diritto federale per i servizi medici scolastici. L’oggetto della presente legge non lo consente, alla lettera b figura tuttavia un rimando all’esistenza di tali servizi. I Cantoni possono inoltre offrire vaccinazioni gratuitamente o a prezzo ridotto, in modo da aumentare il numero di soggetti vaccinati. Anche le vaccinazioni in serie permettono ad esempio una riduzione dei costi. Le vaccinazioni possono essere dichiarate obbligatorie dai Cantoni se è dimostrato ad esempio che riducono la trasmissione ad altre persone. Durante la stagione dell’influenza, il personale paramedico degli istituti non vaccinato può fungere da fonte di trasmissione, mettendo in pericolo la vita di altre persone. Le vaccinazioni possono essere dichiarate obbligatorie dai Cantoni per determinati gruppi (ad esempio gli allievi) anche laddove è necessaria un’elevata copertura per prevenire i focolai.
Art. 22 Obbligo di autorizzazione
Al numero 2 lettera f dell’allegato 7, il RSI (2005) prevede che gli Stati contraenti designino speciali servizi di vaccinazione incaricati di effettuare la vaccinazione contro la febbre gialla e rilasciare il certificato di vaccinazione valido a livello internazionale. Questo provvedimento deve garantire ai Paesi che chiedono a chi entra nel Paese la prova della vaccinazione contro la febbre gialla che tale vaccinazione è stata effettuata in base alle disposizioni del regolamento sanitario menzionato. Siccome i viaggiatori potrebbero riscontrare problemi all’entrata in questi Paesi se non presentano un certificato di vaccinazione rilasciato da un servizio designato ufficialmente, la Svizzera continuerà a designare tali servizi di vaccinazione o ad autorizzarne di nuovi. Per principio qualsiasi medico è libero di effettuare la vaccinazione contro la febbre gialla. In tal caso, però, i pazienti devono essere resi attenti al fatto che numerosi Paesi esigono il certificato ufficiale dell’OMS e consentono l’entrata nel Paese solo a chi ne è munito.
I dettagli concernenti il rilascio dell’autorizzazione vanno disciplinati a livello di ordinanza. È previsto di rilasciare un’autorizzazione solo a chi è in possesso di un’autorizzazione cantonale a esercitare la professione di medico e del titolo FMH